Dichiarazione di nascita - aggiornamento al 15 giugno 2017

Data di pubblicazione:
06 Agosto 2019
Dichiarazione di nascita - aggiornamento al 15 giugno 2017
La dichiarazione di nascita può essere resa entro 3 giorni da uno dei genitori, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita ovvero entro 10 giorni presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o nel comune di propria residenza dei genitori; qualora questi ultimi risiedano in comuni diversi, la dichiarazione, salvo accordi precedenti, è resa al comune di residenza della madre.
Qualora i genitori non siano coniugati ed intendano riconoscere il neonato, la dichiarazione deve essere resa, contestualmente, da entrambi i genitori.

Come fare
Il dichiarante deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido e dell’attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria. La dichiarazione può essere fatta dal padre, dalla madre o da chi ha assistito al parto (medico, ostetrica).

Costo
Il servizio è gratuito
 

DOPPIO CONGOME

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 (Serie Speciale Corte Costituzionale), della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre u.s. – giusta il disposto ex art. 136 della costituzione – si abrogano tutte le norme non scritte e le disposizioni del Codice Civile e dell’Ordinamento (Regolamento) dello stato civile che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento  della  nascita (per quanto rilevi in questa sede), anche il cognome materno.
 
In Italia, infatti, fino ad allora, sia per norme non scritte e prassi consolidate (per la filiazione in costanza di matrimonio), sia per disposizione del codice civile (art. 262 CC, in caso di filiazione fuori dal matrimonio, con riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori), il figlio, cittadino italiano, si vedeva automaticamente  attribuito il solo cognome paterno.
 
Ora, a seguito della sentenza citata, è possibile, all’atto della dichiarazione di nascita (resa presso la Direzione Sanitaria entro 3 gg dall’evento ovvero al comune di nascita o al comune di residenza di uno dei due genitori entro 10 gg dall’evento), in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno. In caso di mancata esplicitazione o di diversa indicazione, il neonato avrà automaticamente il solo cognome paterno.
 
Si ritiene, anche in ossequio alla direttive ministeriali contenute nelle circolari riportate in calce ed in presenza di abrogazione esplicita di norme contrarie, di indicare quanto segue. 
 
Filiazione in costanza di matrimonio
Trattandosi di filiazione “legittima” (rectius: nata nel matrimonio), la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei due genitori (coniugati tra loro).
Dal momento, tuttavia, che la volontà all’aggiunta del cognome materno (a quello paterno) deve essere condivisa da entrambi i genitori, può suggerirsi quanto segue:
  1. entrambi i genitori partecipino alla dichiarazione di nascita e, di comune accordo, manifestino la loro intenzione di attribuire un cognome composto (paterno+materno) al neonato;
  2. nel caso la dichiarazione sia resa da uno solo dei genitori (padre o madre, non rileva), la volontà del coniuge non comparente viene espressa dal solo genitore presente, senza necessità di produzione documentale alcuna, così come già previsto per il "prenome";
Resta inteso che, in caso di mancata indicazione, il cognome attribuito al neonato sarà esclusivamente quello paterno.
 
Filiazione fuori dal matrimonio
In caso di filiazione “naturale” (rectius: nata fuori dal matrimonio), la paternità e la maternità devono essere esplicitati con un atto di riconoscimento che, quale atto personalissimo, non ammette rappresentanza; pertanto la dichiarazione di nascita deve essere resa (in caso di volontà all’instaurazione del rapporto di filiazione) da entrambi i genitori, “contemporaneamente” (si tralasciano i casi particolari, quali riconoscimento del nascituro, riconoscimento unilaterale etc).
Di conseguenza, al momento della dichiarazione di nascita, qualora i genitori – entrambi presenti – decidano per la trasmissione anche del cognome materno, dovranno dichiararlo direttamente all’ufficiale dello stato civile interessato.
In caso, invece, di dichiarazione con riconoscimento da parte del solo padre o della sola madre il cognome, pacificamente, non potrà che essere quello del genitore che ha riconosciuto per primo (art. 262 cc).


DOPPIO COGNOME - AGGIORNAMENTO DEL 15 GIUGNO 2017
Le indicazioni sopra riportate sono state aggiornate a seguito istruzioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 7 in data 14/06/2017; in particolare, si indicano le seguenti novità/conferme:
1) in caso di scelta di trasmissione di doppio cognome, NON è previsto/necessario produrre alcuna dichiarazione da parte del genitore NON presente alla dichiarazione di nascita; il genitore coniugato che - solo - renda la dichiarazione di nascita ha facoltà di indicare, con mera dichiarazione di parte, la volontà - condivisa con il coniuge - di trasmissione anche del cognome materno; in assenza di indicazioni, vale comunque l'automatismo che comporta la trasmissione del - solo - cognome paterno;
2) si conferma che il cognome materno eventualmente trasmesso può essere solo POSPOSTO rispetto a quello paterno;
3) si conferma che il cognome trasmesso (paterno o paterno e materno) deve contenere - ad oggi - TUTTI gli elementi onomastici di cui si compone (come già indicato dalla circolare della prefettura di Milano, in calce)
4) le regole suddette valgono - pacificamente - anche per coloro che assolvano alle funzioni di ufficiale dello stato civile per il ricevimento delle dichiarazioni di nascita (direzioni sanitarie, autorità diplomatiche etc; vedi art. 8 dpr 396/2000)
5) si conferma che le "nuove" regole sono a valere dal giorno successivo alla pubblicazioni in GU della sentenza della Corte e, quindi, dal 29/12/2016; per tutte le dichiarazioni di nascita antecendenti o, per quelle successive in cui sia stato attribuito il solo cognome paterno, è comunque possibile procedere, in caso di conforme volontà degli esercenti la responsabilità genitoriale, ad un cambio di cognome (ex artt. 89 e ss dpr 30/11/2000 n. 396)
 
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