Unioni civili e convivenze di fatto - entrata in vigore dei decreti delegati attuativi

Data di pubblicazione:
31 Gennaio 2017
Unioni civili e convivenze di fatto - entrata in vigore dei decreti delegati attuativi
Con legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016 (per quanto attenga le convivenze di fatto e, con disciplina transitoria, dall’agosto 2016 per le unioni civili), sono state regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinate le convivenze di fatto.
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 22 del 27/01/2017), dei decreti legislativi 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7 (adottati su delega, in ossequio alle previsioni contenute nell’articolo 1 comma 28 legge 76/2016), si conclude l’iter normativo che ha portato ad una disciplina compiuta delle unioni civili, dalla relativa richiesta alla dichiarazione di costituzione, alla trascrizione dei matrimoni/unioni costituiti all’estero, passando dalla modifica delle norme del codice penale e di diritto internazionale privato, coinvolte dal processo.
Per ritenere completa la riforma, manca all’appello solo il Decreto del Ministro dell’Interno che, giusta il disposto art. 4 dlgs 5/2017, disponga le necessarie modifiche al vigente formulario dello stato civile.
Seguiranno, certamente, circolari chiarificatrici da parte del medesimo Dicastero, di cui daremo conto in questa stessa pagina.
 
A far data dal prossimo 11 febbraio, pertanto, con l’entrata in vigore delle predette norme, le disposizioni del DPCM 144/2016 (decreto contenente norme transitorie di disciplina dell’unione civile) cessano di essere applicabili; fino ad allora, ovviamente, si applicherà il regime trasnsitorio vigente.
 
In particolare, si evidenziano le seguenti “novità”:
  • la procedura per addivenire alla costituzione dell’unione e la dichiarazione stessa di costituzione hanno subito lievi modifiche, tali da rendere i relativi iter ancor più assimilabili agli atti propedeutici, preliminari e costitutivi del matrimonio; le disposizioni riecheggiano – a volte con non eccessiva coerenza, forse - quelle contenute nel titolo VIII del dpr 396/2000 e relative, appunto, al matrimonio;
  • esplicitazioni, ad esempio, sono state fatte in ordine alla delegabilità delle funzioni di Ufficiale dello Stato civile per il ricevimento della dichiarazione di unione, alla richiesta fatta per procura delle parti, all’utilizzo della fascia tricolore durante la celebrazione etc… chiarendo, ancora una volta (anche in virtù dell’articolo 1 comma 20 legge 76/2016), la comparabilità tra matrimonio ed unione civile;
  • chiarimenti importanti sono stati forniti in ordine al valore – a questo punto meramente sociale – della dichiarazione di scelta del cognome comune alla coppia: essa, qualora espressa, NON comporterà variazioni anagrafiche (pertanto i documenti di identità, i certificati, il codice fiscale etc riporteranno sempre il cognome originario delle parti); invero chi si fosse visto cambiare il cognome - vigente il dpcm 144/2016 - subirà un ripristino nelle registrazioni amministrative del suo cognome originario.
  • Il cittadino NON italiano che voglia unirsi civilmente deve produrre attestazione rilasciata dalla propria autorità estera che dichiari non sussistere impedimento alla costituzione dell’unione; nel caso lo stato estero NON ammetta l’unione, sarà sufficiente produrre un mero certificato di stato libero (resta da capire se l’impossibilità a produrre quanto serva sia oggetto di dichiarazione di parte ovvero suscettibile di accertamento giudiziale, come sarebbe, a parere dello scrivente, da intendersi);
  • I registri delle unioni civili, introdotti in forma provvisoria dal DPCM 144/2016, sono ora previsti per legge e si compongono di due parti; è pacifico che quanto annotato in detti registri abbia pieno valore e efficacia, nonostante la provvisorietà dei (soli) supporti cartacei pre-esistenti.
 
Riportiamo di seguito contenuti, procedure e disciplina in materia di unioni civile, aggiornati alla data odierna.
Mediglia, 31 gennaio 2017, Il responsabile Servizi Demografici, Diego Moro
 

L'UNIONE CIVILE 
La norma, composta da un unico articolo, nei commi dal numero 1 al 35, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, quale particolare formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, individuando nell'ufficiale dello stato civile scelto dalle parti, il pubblico ufficiale preposto al ricevimento delle dichiarazioni di costituzione dell'unione civile.

LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE E GLI IMPEDIMENTI
Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso - fanno richiesta congiunta dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile prescelto, indicando le proprie generalità, cittadinanza e residenza. La richiesta, comprensiva della dichiarazione di assenza delle cause impeditive di seguito indicate, viene immediatamente verbalizzata dall'ufficiale dello stato civile e sottoscritta da questi e dalle parti.
La richiesta può essere avanzata anche da terza persona che ne abbia avuto apposito mandato (in forma di scrittura privata non autenticata).
Tale dichiarazione/richiesta NON è oggetto di trascrizione nei registri di stato civile, ma sarà allegata alla dichiarazione di costituzione dell’unione, unitamente ai documenti prodotto o acquisiti durante il procedimento.

Le cause impeditive alla costituzione dell'unione (che evocano quelle previste per il matrimonio agli articoli 84-89 CC) sono:
  • la minore età dei dichiaranti (similmente a quanto previsto dall'art. 86 cc, con la differenza che non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);
  • la presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile (simile all'art. 86 CC all'uopo modificato anche per il matrimonio);
  • interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
  • la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'articolo 87 cc con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
  • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).
Con procedimento preliminare assimilabile a quello delle pubblicazioni matrimoniali (tuttavia NON previste per l'unione), l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per tale fine; nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
Uguale, obbligatoria e tempestiva comunicazione ai dichiaranti è data una volta completata positivamente l’istruttoria, senza che siano stati riscontrati impedimenti; a partire da questo momento – ed entro 180 gg da tale data (a pena della “nullità” del procedimento avviato) – le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nel giorno stabilito, le parti rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta preliminare ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, con formule stabile dal Ministero dell'Interno (ad oggi ancora in forma “provvisoria”).
Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra i loro (che, come detto, NON comparirà nelle registrazioni anagrafiche).
In caso di necessità o convenienza (analogamente a quanto previsti dall’articolo 109 cc per il matrimonio), su istanza delle parti, l’unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell’ufficiale dello stato civile competente (=quello che ha ricevuto la richiesta “preliminare”).
Infine, in caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte che non possa muoversi.

L'unione sarà attestata da un certificato tipicizzato, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
Inoltre nei documenti di riconoscimento - qualora l'interessato si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 35 dpr 445/2000 (NON é infatti un obbligo indicare lo stato civile sui documenti) - sarà riportato lo stato civile "unito/a civilmente".

La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati (ad eccezione dell'eventuale minore età, non contemplata) importa la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale).
Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge etc, similmente al matrimonio.

DIRITTI E DOVERI
I diritti e doveri che discendono dall'unione civile sono identici a quelli previsti dagli artt. 143 e 144 CC per il matrimonio, con esclusione dell'obbligo di fedeltà, ed in particolare:
  • le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
  • Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Sostanzialmente identica anche la disciplina del regime patrimoniale, in base alla quale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.

Il giudice preferisce, in caso di amministrazione di sostegno, il partner ed il medesimo può promuovere giudizio per inabilitazione o interdizione.
In caso di morte le indennità devono corrispondersi alla parte dell’unione civile.
Si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi.

IL CITTADINO NON ITALIANO
Il nuovo art. 32ter della legge 218/1995 (introdotto dal dlgs 7/2017) fa si che la parte NON italiana, per costituire un'unione civile, debba produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio stato estero, in cui si dichiari che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi dello stato medesimo.
Con un richiamo invero strano all’articolo 116 del codice civile, si rappresenta che, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
(si veda tuttavia riflessione indicata nel cappello alla presente pagina)

LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE
Con altro richiamo alla norme previste per il matrimonio, l'unione si scioglie per:
  • Morte
  • Dichiarazione di morte presunta
  • Divorzio (previsioni articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898)
  • Richiesta disgiunta di divorzio (non sono ben chiari termini e modalità);
  • La rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell’unione tra persone dello stesso sesso; in tal caso tuttavia, se gli stessi hanno manifestato volontà di non sciogliere il matrimonio, questo si tramuta automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.
TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO O UNIONE CIVILE OMOAFFETTIVI CELEBRATI ALL'ESTERO
Con l’art. 32bis della legge 218/1995 (introdotto dal dlgs 7/2017) si dispone l’equiparazione del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso (di cui almeno uno italiano) all’unione civile e si prevede, con le modifiche ad dpr 396/2000, la trascrizione, nei registri delle unioni civili, dei matrimoni o unioni civili tra persone dello stesso sesso formati all'estero; in Italia, quindi, a normativa vigente, un matrimonio omoafettivo viene riconoscimento come unione civile.


I RIFLESSI
La norma prevede altresì che, per assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge de quo, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull'adozione e l'affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
I riflessi, quindi, riguardano trasversalmente tutte le norme (ad eccezione di quelle citate), di ogni rango, e gli atti amministrativi vigenti, equiparando difatto l'unione al matrimonio.

 

LE CONVIVENZE DI FATTO

I commi dal 36 al 65 della nuova legge, in vigore dal 5 giugno 2016, senza ulteriori rinvii, disciplinano invece le convivenze di fatto, intese come "formazione sociale" composta da due persone maggiorenni che, indipedentemente dal loro sesso, siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, senza essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La relativa registrazione e certificazione delle convivenze di fatto è legata alla famiglia anagrafica (art. 4 dpr 223/1989). 
E' pertanto pacifico che per rendere la dichiarazione di sussistenza della convivenza di fatto deve preesistere coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia; in caso contrario, non è possibile rendere tale dichiarazione ed è necessario procedere prima con il cambio di abitazione o l'iscrizione in anagrafe (vedi sezione residenza in tempo reale).
E' parimenti pacifico che l'allontanamento dalla famiglia anagrafica di uno delle parti, per emigrazione o creazione di nuova famiglia o aggregazione in famiglia già esistente, comporti la cessazione automatica della convivenza di fatto; la cancellazione dell'unione avverrà d'ufficio anche in caso di costituzione di unione civile o celebrazione di matrimonio tra le parti o di una sola delle parti con terzo.
La modulistica per la dichiarazione di sussistenza e cessazione è in calce alla presente pagina.
La stessa può essere prodotta:
  1. direttamente all'ufficio anagrafe (edificio "A") di Via Risorgimento 5;
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Mediglia, Ufficio Anagrafe, Via Risorgimento 5, 20060 Mediglia (MI);
  3. per fax al numero 0290660198;
  4. per via telematica (all'email anagrafe@comune.mediglia.mi.it o tramite PEC all'indirizzo comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it ).
Quest'ultima possibilità è consentita a condizione:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


DIRITTI
I conviventi di fatto godono dei seguenti diritti, riportati in sintesi:
  • diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
  • la possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
  • In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
  • Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
  • Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  • Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
  • Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno.
  • Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
  • Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
  • Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.

CONTRATTO DI CONVIVENZA
I rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune dei conviventi di fatto, inoltre, possono essere discipinati con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. (non è ben chiaro il concetto, anche per il riferimento incongruo alla convivenze anagrafiche e all'"iscrizione" all'anagrafe).
Il contratto ?di convivenza, che non può essere sottoposto a termine o condizione, può contenere:
  • l'indicazione della residenza;
  • le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. in violazione del comma 36;
  3. da persona minore di età;
  4. da persona interdetta giudizialmente;
  5. in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile
Il contratto di convivenza si risolve per:
  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle medesime forme previste per la sua stipula (atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata). Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

 
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