L’imposta unica comunale per l’anno 2022 è dovuta secondo le seguenti modalità:
IMU
Presupposto: possesso di beni immobili a qualunque uso destinati, comprese le abitazioni principali classificate in categoria A/1 – A/8 – A/9 e loro pertinenze
Sono escluse dalla tassazione IMU le abitazioni principali e loro pertinenze
A tal fine si considerano assimilate alle abitazioni principali:
- abitazione occupata dal coniuge superstite
- abitazione occupata dal coniuge assegnatario
- abitazione posseduta da persona residente in casa di riposo (scaricare pdf.)
- altre assimilazioni previste per legge
Comodati gratuiti - riduzione 50%
Per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, che le utilizzano come abitazione principale, spetta una riduzione del 50% della base imponibile.
Il beneficio spetta a condizione che:
- il contratto di comodato venga registrato
- il comodante possieda in Italia un solo immobile ad uso abitativo, oltre a quello concesso in comodato, e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato
- il comodante presenti la dichiarazione IMU
Aliquote
Abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 + pertinenze |
6 per mille
detrazione € 200 |
Altri immobili |
10,4 per mille |
Versamento
Entro il 16 Giugno versamento acconto (50% dell’imposta annuale) o unica soluzione
Entro il 16 Dicembre versamento saldo
Il versamento si effettua esclusivamente con modello F24
Non si effettua il versamento se l’imposta annuale è uguale o inferiore ad € 18,00=
Codici tributo
Abitaz. Princ. 3912 |
Fabbricati "D" 3925 quota stato |
Altri fabbricati 3918 |
Fabbricati "D" 3930 quota comune |
Terreni agricoli 3914 |
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Aree Fabbric. 3916 |
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