1 – PREMESSA
RIFERIMENTI NORMATIVI
La disciplina di gestione delle ZTL si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle “AREE PEDONALI”, nelle “ZONE A TRAFFICO LIMITATO”, nelle “ZONE A RILEVANZA URBANISTICA”.
In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:
Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente DISCIPLINA di gestione della Zona a Traffico Limitato (di seguito indicate con la sigla ZTL), è approvata con delibera di Giunta Comunale n.71 del 21/06/2008 con la quale
ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Via Martiri della Libertà
- Piazza Giovanni XXIII
- Via Di Vittorio
- Via Miglioli
- Via Lizzadri
- Via Europa
- Strada Comunale Triginto/Bustighera;
Detta zona è interdetta alla circolazione di tutti i veicoli a motore (con esclusioni dei velocipedi, ciclomotori e motoveicoli), fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie previste dal successivo art. 2.
L’orario di funzionamento della ZTL è:
VARCHI OVEST (Strada Comunale Triginto/Bustighera - via Di Vittorio) giorni feriali (dal lunedì al venerdì) - orario divieti di transito dalle ore 07.00 alle ore 09.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
VARCO EST (via Martiri della Libertà ) giorni feriali (dal lunedì al venerdì) - orario divieti di transito dalle ore 07.00 alle ore 09.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
2- CATEGORIE DI VEICOLI
CATEGORIE VEICOLI AUTORIZZABILI SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO
In deroga al divieto è consentito il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione di contrassegno identificativo, con obbligo di comunicazione del numero della targa del veicolo:
Eccezionalmente e per casi di particolare e comprovata necessità potrà essere inoltrata richiesta di autorizzazione al transito in deroga, al Comandante della Polizia Locale e per conoscenza al Sindaco. Fatti i dovuti controlli il Comandante della Polizia Locale potrà autorizzare il transito.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione al transito, dovrà comunque essere presentata dal richiedente apposita domanda per l’inserimento del veicolo nelle liste dei veicoli autorizzati, allegando la documentazione e/o la certificazione richiesta in relazione alle diverse tipologie di veicoli.
Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione, e’ fatto obbligo al titolare di comunicare alla Polizia Locale la nuova situazione, in caso contrario l’autorizzazione comunque decade per mancanza di requisiti e il veicolo viene tolto dalla liste dei veicoli autorizzati.
Qualora nell’ambito dei controlli d’ufficio si accerti la soppravvenuta mancanza dei requisiti di cui sopra, si procede alla revoca dell’autorizzazione d’ufficio.
3- SANZIONI
L’autorizzazione al transito nello ZTL implica l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di dichiarazioni non vere o di altra fattispecie di rilevanza penale, l’uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, del permesso di cui al presente regolamento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all’interno delle ZTL sprovvisto dell’apposita autorizzazione.
Il permesso di transito è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
Il permesso di transito ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza in altro Comune, gli stessi sono obbligati a comunicare l’avvenuto trasferimento alla Polizia Locale.
Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché l’uso a terzi.
In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangono i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.
Ultimo aggiornamento
Lunedi 11 Settembre 2023