Elezioni politiche del 25 settembre 2022

Data evento:
25 Settembre 2022 07:00 - 25 Settembre 2022 23:00
Elezioni politiche del 25 settembre 2022

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Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169/2022, sono stati convocati per domenica 25 settembre 2022, i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Come noto, la consultazione si svolgerà nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Ogni elettore, munito di un documento di riconoscimento e della propria tessera elettorale (rilasciata dal comune di Mediglia), potrà recarsi al proprio seggio per votare (pubblichiamo gli elenchi delle sezioni elettorali).
Si ricorda che gli uffici elettorali saranno aperti per il ritiro della tessera elettorale o per il rilascio del relativo duplicato (in caso di smarrimento, furto o esaurimento degli spazi), esclusivamente nei due giorni antecedenti le consultazioni e nel giorno medesimo di voto; a tal proposito, per evitare code, si invita a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale (rilasciata dal Comune di Mediglia) e la presenza, sulla medesima, di almeno uno spazio disponibile per il voto.
 


ELEZIONI POLITICHE

La scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato.
L’elettore dispone di due schede (una per Senato e una per Camera), sulle quale esprime un unico voto. La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a) voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
 

 

FAQ

I Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno hanno pubblicato le FAQ ufficiali sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Auspicando - e consigliando - che venga messo un link apposito nella home page del sito del Ministero, segnaliamo le FAQ relative:

  • al nuovo sistema elettorale: la nuova legge n.165/2017, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. L’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge n.459/2001, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero;
  • ai documenti di identità da presentare al momento del voto, cioè quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
    • carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
    • tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
    • tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
  • al tagliando antifrode: le schede elettorali per le elezioni politiche sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda medesima all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna (art.31, comma 6, e art.58 del D.P.R. n.361/1957, come sostituito dall’art. 1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).



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