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Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2017 n. 208, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2017, sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018, i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Con decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 5/01/2018 sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018, i comizi per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia.
Come noto, la consultazione si svolgerà nella sola giornata di domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Ogni elettore, munito di un documento di riconoscimento e della propria tessera elettorale (rilasciata dal comune di Mediglia), potrà recarsi al proprio seggio per votare (pubblichiamo gli elenchi delle sezioni elettorali).
Si ricorda che gli uffici elettorali saranno aperti per il ritiro della tessera elettorale o per il rilascio del relativo duplicato (in caso di smarrimento, furto o esaurimento degli spazi), esclusivamente nei due giorni antecedenti le consultazioni e nel giorno medesimo di voto; a tal proposito, per evitare code, si invita a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale (rilasciata dal Comune di Mediglia) e la presenza, sulla medesima, di almeno uno spazio disponibile per il voto.
ELEZIONI POLITICHE - COME SI VOTA (vedi video in sezione gallery, in alto su questa pagina)
La scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato.
L’elettore dispone di un’unica scheda, sulla quale esprime un unico voto. La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a)voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
ELEZIONI REGIONALI - COME SI VOTA
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.
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