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Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, sono convocati,
per domenica 28 maggio 2017, i referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, abrogativi delle seguenti disposizioni:
- articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", con la seguente denominazione: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilita' solidale in materia di appalti";
- articoli 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal decreto legislativo n. 185/2016) e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)", con la seguente denominazione: "Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)",
Si vota, nella sola giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per il referendum.
L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.
Il risultato dei referendum sarà considerato valido però solo se sarà raggiunto il quorum, cioè se andranno a votare la maggioranza degli aventi diritto. Il 50% più uno, in pratica. E' la Costituzione a fissare il quorum per i referendum abrogativi, e più precisamente l’articolo che ne parla è il 75, che dice: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».
Con D.L. 25 del 17/03/2017, il Governo ha disposto per l'abrogazione, con strumento legislativo, delle norme oggetto di consultazione popolare e su citate.
Al momento, la norma che dovrebbe disinnescare i referendum, seppur produttiva di effetti erga omnes con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (64 del 17/03/2017),
NON sospende automaticamente i referendum, per almeno due ordini di motivi:
1) un Decreto Legge - giusta l'articolo 77 della Costituzione - deve, per mantenere la sua efficacia nel tempo, essere convertito in legge dalle Camere, entro 60 gg dalla sua adozione; pertanto, ipoteticamente, se non convertito, diverrebbe tamquam non esset (come se fosse inesistente);
2) ai sensi dell’art. 39 della legge n. 352/70 è
l’Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione, che deve eventualmente dichiarare che le operazioni non hanno più corso e potrebbe, a tal fine, aspettare la conversione in legge.
Pertanto, alla data odierna, il procedimento elettorale preparatorio deve -
pacificamente - essere attivato e osservato, fino all'eventuale intervento della Corte di Cassazione.
Con ordinanza della corte di Cassazione in data 21 aprile 2017 sono state sospese, con effetto immediato, le operazioni referendarie, a seguito conversione decreto legge 25/2017 di abrogazione delle norme oggetto di consultazione referendaria.
pertanto i refererendum di cui sopra NON si terranno.
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