Capo I -Organi istituzionali
Art. 12 - Organi
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 13 - Elezione e composizione del Consiglio Comunale
1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla Legge.
2. Assieme all'avviso di convocazione del Consiglio comunale antecedente la proclamazione di elezione di ogni Consigliere, la Segreteria degli affari generali gli invia copia riassuntiva delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità. Il Consigliere deve prenderne atto e firmare un'apposita dichiarazione di presa visione ed impegno ad autodenunciarsi qualora nel corso del mandato dovesse incorrere in una delle cause contemplate dalla normativa. Tale dichiarazione deve essere consegnata dal Consigliere al Segretario comunale prima della votazione di proclamazione dell'elezione. Qualora entro tale termine il Consigliere non abbia ancora ottemperato al deposito, il Segretario ne da comunicazione al Consiglio prima della votazione. Il Consiglio, comunque, procede alla votazione assegnando però un termine perentorio per il deposito di ulteriori 10 giorni. Se trascorso tale termine il Consigliere dovesse essere ancora inadempiente, il Presidente del Consiglio istruirà d'ufficio la procedura di incompatibilità.
Art. 14 - Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio viene sciolto:
a) per atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico o per gravi e persistenti violazioni di legge;
b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
c) per dimissioni contestuali o contemporanee della metà più uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco;
d) per riduzione dell'organo assembleare quando si verifichi l'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
e) per tutte le altre cause previste dalla legge.
2. Salvo i casi di scioglimento anticipato, tutti i Consiglieri rimangono in carica sino alla elezione dei successori. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali, il Consiglio Comunale potrà adottare solo gli atti improrogabili, il cui ritardo determinerebbe grave pregiudizio all'Ente.
Art. 15 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità locale.
Essi non sono soggetti a vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni politiche espresse nell'esercizio delle loro funzioni, fatte salve le norme di Legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Aziende o Società, Istituzioni e Consorzi dipendenti controllati o partecipati dal Comune, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di visionare e avere copia di atti e documenti, ancorché di natura preparatoria, epistolare od istruttoria, fatte salve le limitazioni di legge. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni di legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla determinazione del Consiglio.
Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Ai fini del proprio mandato e fatte salve le norme superiori ed eventuali disposizioni in deroga, tutti i consiglieri hanno facoltà di accesso, senza limitazione alcuna, ad ogni parte del territorio comunale comprese tutte le strutture e gli uffici del Comune.
8. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali e alle Commissioni, ai sensi del T.U.267/2000 art.82. L'ammontare del gettone di presenza è determinato, nei limiti previsti dalla legge, dal Consiglio Comunale.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il patrocinio gratuito in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente. Qualora vengano accertati, con sentenza passata in giudicato, dolo o colpa grave, il Comune opererà su di essi la rivalsa nei termini previsti dalla legge.
10. I Consiglieri Comunali, in ossequio al mandato loro conferito dai cittadini, hanno il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, delle quali fanno parte per designazione del Consiglio Comunale.
11. I componenti del Consiglio Comunale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo la seguente procedura:
a firma del Presidente del Consiglio Comunale viene inviata apposita comunicazione al consigliere assente il quale entro 10 giorni dovrà fornire giustificazioni circa le assenze. Nella prima seduta successiva alla presentazione delle giustificazioni o alla scadenza del termine, il punto relativo verrà posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Art. 16 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono a norma di regolamento in Gruppi Consiliari.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capo Gruppo nella prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione è Capo Gruppo il più anziano di ciascun gruppo.
3. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei Capi Gruppo, ne determina il funzionamento precisando i rapporti con il Sindaco, che ne è membro di diritto, e con le commissioni consiliari.
Art. 17 - Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che esprime ed esercita la rappresentanza diretta dell'intera Comunità locale.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa. Esercita sulle stesse il controllo politico-amministrativo per garantire che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e col documento programmatico.
3. Le minoranze devono essere garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica nel Comune.
4. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge. In particolare il Consiglio Comunale adotta i seguenti atti:
a) gli statuti dell'Ente, di Aziende speciali, i regolamenti, gli indirizzi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
5. Il Consiglio attua l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della Finanza Pubblica.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri non sono vincolanti e sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllati. Provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
9. Il Consiglio dà indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione amministrativa, dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, con la possibilità di verifica sull'applicazione.
10. Il consiglio emana gli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
11. Il Consiglio può deliberare su questioni urgenti di carattere generale, anche non iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
Art. 18 - Regolamenti Comunali
1. I regolamenti, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli secondo quanto previsto dalle leggi, costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alle commissioni e alla Giunta comunale.
3. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, sono di competenza della Giunta.
4. I regolamenti:
a) non possono contenere norme a carattere particolare;
b) non possono avere efficacia retroattiva;
c) non sono abrogati se non da regolamenti successivi per dichiarazione espressa dall'Organo Competente o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione.
Art. 19 - Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni aventi natura consultiva costituite con criterio proporzionale ovvero commissioni di controllo o garanzia.
2. Fatte salve le commissioni previste per legge, il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione di commissioni temporanee e permanenti. Le commissioni permanenti avranno una durata pari a quella del Consiglio Comunale e decadono allo scioglimento del Consiglio o possono essere sciolte su decisione del Consiglio stesso. Le commissioni temporanee avranno una durata definita dal Consiglio Comunale all'atto della costituzione della commissione stessa.
3. La presidenza di commissioni con funzioni di controllo e garanzia è assegnata ad esponenti della minoranza ai sensi dell'Art.44 del T.U. 267/2000.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per audizioni consultive.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
6. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere membri delle commissioni consiliari.
7. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni consiliari.
8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
9. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite di norma entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale anche se il relativo regolamento non è stato approvato.
Art. 20 - Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, del rendiconto e alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, ovvero su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o su iniziativa degli Organi di Controllo.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
Art. 21 - Convocazione del Consiglio e ordine del giorno
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete la scelta del giorno dell'adunanza e la definizione dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato a tutti i Consiglieri Comunali nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio si riunisce, altresì su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Art. 22 - Convocazione dei Consiglieri - Prima adunanza
1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende: la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la comunicazione di nomina della Giunta, la comunicazione di designazione dei Capi Gruppo e l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui al successivo art.26.
2. Tale adunanza deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata con i criteri di cui all'art. 40 del T.U. 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative di incompatibilità si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente dagli artt. 23 e 28 del presente Statuto.
6. Nella stessa seduta si procede all'eventuale surrogazione dei Consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dalla carica.
Art. 23 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri assegnati al Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno entro i 10 giorni successivi o entro i termini più brevi di scadenza per l'adozione dell'atto, la seduta è valida se intervengono almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 24 - Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali, Enti ed Istituzioni dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio e di interesse, liti, contabilità ed impieghi dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 25 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini verrà data la massima divulgazione con gli strumenti ritenuti più idonei.
Art. 26 - Presidente del Consiglio Comunale
1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i membri del Consiglio nella prima seduta del Consiglio subito dopo aver provveduto alla convalida dei suoi membri.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Sindaco. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Sindaco. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio, e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o al più anziano di età nel caso di parità.
4.Nella stessa seduta viene eletto, con le stesse modalità adottate per il Presidente del Consiglio, anche un Vicepresidente, con funzioni vicarie.
5. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati, su richiesta motivata, depositata e sottoscritta almeno 10 giorni prima da un numero di membri del Consiglio non inferiore ad un quinto degli eletti. La revoca viene approvata dal Consiglio Comunale con il voto palese di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 27 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Il Presidente del Consiglio Comunale:
1. Convoca e dirige i lavori e le attività di consiglio, predispone l'ordine del giorno del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco, della Giunta, o dei Consiglieri Comunali, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo, secondo le norme previste dal presente Statuto.
2. Riunisce il Consiglio Comunale entro e non oltre venti giorni dalla richiesta del Sindaco della Giunta o di un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti; il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco presenti la particolare urgenza della trattazione, motivandola.
3. Assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio con modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
4. Apre, dirige, coordina e conclude la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti dei Consiglieri e proclama la volontà consiliare.
5. E' investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi del regolamento e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
6. Ha il potere di polizia nelle adunanze consiliari con la possibilità di sospendere e sciogliere l'adunanza nonché di espellere dall'aula, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, gli estranei al Consiglio Comunale che provochino disordine.
7. Nelle sedute pubbliche, può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordini.
8. Proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta.
Art. 28 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la presenza del numero minimo di membri del Consiglio stabilito dall'art. 23 e con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, ma sono comunque da calcolare fra i presenti al fine di stabilire la validità della seduta.
3. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
Art. 29 - Verbalizzazione
1. Il Segretario del Comune, o chi legalmente lo sostituisce, in caso di sua assenza e impedimento, partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio o chi per lui presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale consiste nella trascrizione integrale del nastro magnetico, sul quale è registrata la discussione relativa a ciascuna seduta. Qualora ciò non fosse possibile, il processo verbale verrà redatto indicando i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, ed in tale ipotesi ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia conoscere il suo voto e le motivazioni dello stesso.
Art. 30 - Pubblicazioni delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge, ed immesse nei circuiti informatici e telematici.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.
3. L'immissione delle deliberazioni del Consiglio Comunale nei circuiti informatici e telematici è disciplinata da apposito regolamento.
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 31 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; egli è componente del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
Art. 32 - La Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Il regolamento stabilisce i termini e le modalità con le quali il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività e sui casi in cui essi siano tenuti a riferire ogni volta che ve ne sia richiesta.
Art. 33 - Linee programmatiche
1. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori nei seguenti modi:
a) entro 30 giorni dalla data della prima seduta consiliare il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) in sede di presentazione del rendiconto;
c) in sede di discussione della proposta di approvazione del Bilancio Preventivo.
Art. 34 - Composizione e Presidenza
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che presiede, e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori; in caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Il numero degli Assessori non Consiglieri non può essere superiore a 2 (due).
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alla seduta del Consiglio senza diritto di voto.
5. Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al primo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
7. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Art. 35 - Durata in carica
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59, del T.U. 267/2000.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
Art. 36 - Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio, non computando a tal fine il Sindaco.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 37 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta
1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
Le dimissioni sono presentate al Sindaco che provvederà alla relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altre cause, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 38 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse possono intervenire esperti, tecnici e responsabili di servizi, nonché i revisori dei conti, ammessi dal Sindaco per riferire su determinati argomenti. Essi non devono comunque essere presenti all'atto della votazione.
4. La giunta può avvalersi di consulenze di carattere specialistico e pareri esterni per lo svolgimento delle proprie competenze.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzione consultiva, redige il verbale dell'adunanza, che sottoscrive insieme al Sindaco, curandone la pubblicazione all'Albo Pretorio. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
Art. 39 - Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva alla Giunta spetta in particolare:
a) elaborare il piano di attività e le linee di indirizzo del Comune individuando le priorità ed i mezzi per la sua realizzazione.
b) predisporre il Bilancio preventivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) presentare il rendiconto;
d) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali modifiche;
e) adottare i regolamenti di propria competenza e predisporre le bozze per quelli da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
f) proporre al Consiglio:
· le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
· l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
· l'emissione dei prestiti obbligazionari;
· gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
g) esprimere pareri sugli accordi di programma che il Sindaco intende promuovere.
3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazione al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.
Art. 40 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio ove venga negata la ratifica o modificata la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Art. 41 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge, ed immesse nei circuiti informatici e telematici.
Le stesse devono essere inviate, inoltre, in elenco e nella parte riguardante il dispositivo, ai capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio anche via fax o E-mail
2. Le deliberazioni di Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti del Regolamento.
3. L'immissione delle deliberazioni della Giunta nei circuiti informatici e telematici è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 42 - Sindaco Organo istituzionale
1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, organo responsabile e Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.
3. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.
Art. 43 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale.
1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione e organo responsabile:
a) rappresenta il Comune;
b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti a ciascun Assessore, in relazione agli incarichi conferiti ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 42;
c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, avvalendosi a tal fine del Segretario Generale e controlla, con l'ausilio del Direttore Generale, ove nominato, che i dirigenti dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U. 267/2000 e dal presente statuto;
f) provvede alla nomina ed alla revoca, motivandola, del Segretario Comunale;
g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
h) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
i) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
m) sovrintende a tutti gli Uffici e Istituti Comunali;
n) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare in caso di procedimento penale a carico dei dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza;
o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari stabiliti.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Art. 44 - Delegazioni del Sindaco
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vicesindaco. In assenza o impedimento di entrambi delega un Assessore a sostituirlo.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare un più efficace e puntuale esercizio dell'attività di indirizzo e controllo riservatagli dalla legge, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento di incarico o delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ad ogni Assessore.
3. Nel rilascio degli incarichi o delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione Amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Le delegazioni o gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate o degli incarichi gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 82 e seguenti del presente Statuto.
6. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri che abbiano particolare conoscenza ed esperienza per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. Tale incarico è rilasciato per attività specifiche o progetti finalizzati esclusi in ogni caso atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi.
Il Consiglio prende atto dal provvedimento del Sindaco.
Art. 45 - Potere di Ordinanza del Sindaco
1 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare eventuali gravi situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini.
2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dall'articolo 57 (pubblicità degli atti amministrativi) del presente Statuto.
3.Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge e dei regolamenti comunali.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare ordinanze, compete al Vicesindaco, oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ad un Assessore delegato.
Art. 46 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, a un Consigliere Comunale, ai sensi dell'art.54 comma 7 del T.U. 267/2000.