Regione Lombardia
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Lo Statuto Comunale

Statuto comunale del comune di Mediglia (MI)

statuto
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Preambolo

Il Comune di Mediglia, nell'ambito dei principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Costituzione Italiana e dell'Ordinamento Istituzionale della Regione Lombardia e del principio di sussidiarietà, è espressione della libera organizzazione dei suoi cittadini che, sulla base dei principi di corresponsabilità e democrazia, concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di libertà di impresa, di solidarietà ed uguaglianza, nella garanzia dell'esistenza di pari opportunità per tutti a godere ed usare paritariamente dei servizi e dei beni erogati.
A tal fine il Comune di Mediglia ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti improntando, le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, economicità ed assicurando l'accessibilità agli atti.
L'azione del Comune di Mediglia è inoltre diretta alla tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'integrità territoriale, del paesaggio storico e della qualità dell'ambiente.

Titolo I - Principi generali e programmatici

Art. 1 - Principi Generali
1. Il Comune di Mediglia è un Ente Autonomo locale, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa; nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti, salvo quando non siano espressamente attribuite ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3.  Il Comune di Mediglia si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, alle quali provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto, che verrà adeguato al processo di evoluzione della società civile.
4. Il Comune di Mediglia assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n° 125 e promuove la partecipazione di entrambi i sessi negli organi istituzionali e di rappresentanza dell'Ente.
5. Il Comune di Mediglia partecipa al processo di integrazione europea e concorre per quanto di sua pertinenza a realizzare gli obiettivi dell'unione.
6. Appartengono alla  Comunità di Mediglia coloro che hanno residenza o che vivono stabilmente sul territorio comunale.
Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone.
1. L'area territoriale del Comune di Mediglia è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Bettolino - Bustighera - Caluzzano - Mediglia - Mombretto - Robbiano - San Martino Olearo - Triginto - Vigliano - Villa Zurlì -.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 22, confina con i Comuni di Peschiera Borromeo, Pantigliate, Paullo, Tribiano, Colturano, San Giuliano Milanese, Settala e San Donato Milanese. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. Il territorio del Comune di Mediglia fa parte del Parco Agricolo Sud Milano, istituito con legge regionale del 23 Aprile 1990 n° 24; esso assume pertanto la denominazione di Comune del Parco Sud.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Triginto in via Risorgimento n°5.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale; possono svolgersi in altro luogo, sempre nell'ambito del proprio territorio.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di " Comune di Mediglia - Provincia di Milano".
7. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone entrambi deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
8. Sono vietati la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone per fini commerciali o politici; l'utilizzo o la riproduzione di tali simboli devono essere autorizzati dalla Giunta.
Art. 3 - Finalità
1. L'azione istituzionale del Comune è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale e progresso economico:
a) curando gli interessi e promuovendo lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità locale;
b) garantendo la partecipazione  di tutti           i cittadini e delle loro Associazioni alle scelte politico-amministrative, senza distinzioni di credo, opinione politica, sesso, condizione sociale, nazionalità o razza, nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma:
a) conforma la propria attività amministrativa ai principi di autonomia, programmazione, cooperazione, solidarietà, imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, decentramento, efficienza, economicità e, quindi, di buon governo della cosa pubblica;
b) esercita le funzioni proprie e quelle delegate con le finalità di cui al precedente punto a);
c) esercita ogni potere attribuitogli dall'ordinamento vigente per promuovere il benessere della Comunità amministrata, con particolare riguardo ai ceti sociali più disagiati;
d) istituisce organi, uffici o servizi che, nel rispetto dei principi fondamentali di buon andamento della Pubblica Amministrazione assicurino ai cittadini singoli o associati un corretto e paritario rapporto con la Pubblica Amministrazione;
e) esercita l'autonomia impositiva e finanziaria operando nei limiti stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica; in questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
Art. 4 - Funzioni
1. Il Comune per quanto di sua competenza, cura e promuove la qualità della vita: garantisce la sicurezza sociale, la salute e agisce con lungimiranza nei confronti delle generazioni future.
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Le funzioni sono dirette:
a) alla difesa e alla tutela della vita umana;
b) alla tutela della salute e dell'assistenza sociale;
c) alla promozione del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione;
d) al sostegno ed alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona;
e) alla tutela, valorizzazione, conservazione del patrimonio naturale, storico, artistico ed architettonico;
f) alla promozione dei beni e delle attività culturali, dello sport e del tempo libero;
g) al corretto assetto ed utilizzo del territorio;
h) allo sviluppo economico;
i) alla promozione e incentivazione delle iniziative pubbliche e private che favoriscano l'economia del Comune;
l) alla programmazione economico-sociale e territoriale;
m) alla partecipazione, decentramento e cooperazione;
n) alla istituzione e gestione di servizi pubblici, anche attraverso l'integrazione fra pubblico e privato con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza e diminuirne i costi;
o) alla promozione del valore sociale del volontariato;
p) alla promozione della cultura e delle tradizioni locali, nonché delle manifestazioni che valorizzino le attività economiche e favoriscano l'aggregazione sociale sul territorio;
q) all'attuazione dell'art. 3 della Costituzione, promuovendo azioni atte alla rimozione dei vincoli che si frappongono alla piena uguaglianza delle opportunità per le donne.
Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della Sanità
1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, vigila e assume provvedimenti atti ad assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e a salvaguardare la loro salute da ogni forma di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, ecc.)
3. Promuove attività di prevenzione, informazione sanitaria e tutela ambientale presso le scuole e sul territorio.
Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale.
1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di sicurezza sociale, in conformità con la legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. Il Comune tutela i diritti dei portatori di handicap, dei disabili e degli invalidi, favorisce la loro integrazione sociale e/o lavorativa e ne garantisce l'assistenza per quanto di sua competenza.
3. Il Comune riconosce e valorizza le attività di volontariato e le associazioni presenti sul territorio, promuovendone la partecipazione alla programmazione e alle gestione di servizi di interesse collettivo. 
Art. 7 - Funzione del Comune nel settore dello sviluppo economico,  della pianificazione e gestione del territorio, della programmazione urbanistica.
1. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali, una condizione di libertà ed un diritto della persona.
2. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a) difesa della salute e qualità della vita;
b) fiere e mercati;
c) agricoltura e parchi;
d) urbanistica.
Gli strumenti di pianificazione devono attuare un organico assetto del territorio, garantendone uno sviluppo equilibrato nel rispetto dei valori ambientali.
3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale  dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
4. Il Comune coordina lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane mediante le attività di pianificazione, programmazione, promozione e controllo nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
5. Il Comune cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale e regionale tutelando e promuovendo lo sviluppo delle attività industriali e artigianali e adottando piani di interventi volti precipuamente a favorire l'occupazione.
6. Nel campo dell'edilizia pubblica il Comune opera per eliminare le barriere culturali e materiali che limitano la libertà e i diritti dei portatori di handicap.
7. Il Comune esercita per mezzo dei suoi organi istituzionali le funzioni concernenti la programmazione urbanistica.   
Art. 8 - Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente.
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente, coordinandosi con gli altri Enti preposti, secondo le rispettive competenze, avendo come fine la difesa del suolo, delle risorse idriche, della natura  e del paesaggio.
2. Il Comune di Mediglia è situato su un territorio posto in gran parte sotto la tutela dell'Ente Parco Agricolo Sud Milano. L'essere compreso nei limiti del Parco Agricolo Sud offre molteplici opportunità di valorizzazione e riqualificazione ambientale. 
Art 9 - Forme associative e coordinamento con altri soggetti.
1. Il Comune promuove e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con altri Comuni e con il concorso dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle leggi Regionali, mediante convenzioni, consorzi o accordi di programma tesi alla risoluzione dei problemi specifici della propria area territoriale.
2. Il Comune può promuovere e partecipare a forme di collaborazione e coordinamento con Comuni limitrofi e istituzioni sovracomunali su progetti e politiche amministrative del territorio 
Art. 10 - Programmazione e forme di cooperazione 
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, anche mediante l'applicazione di un sistema di gestione aziendale per la qualità dei servizi.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e religiose operanti nel suo territorio.
Art. 11 - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Per consentire ai cittadini di conoscere i provvedimenti adottati, un estratto degli stessi verrà inoltre affisso in appositi spazi collocati all'esterno degli Uffici Comunali.
2. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici preposti, è responsabile delle pubblicazioni. 

Titolo II - Ordinamento istituzionale del comune

Capo I -Organi istituzionali
Art. 12 - Organi 
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 13 - Elezione e composizione del Consiglio Comunale
1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla Legge.
2. Assieme all'avviso di convocazione del Consiglio comunale antecedente la proclamazione di elezione di ogni Consigliere, la Segreteria degli affari generali gli invia copia riassuntiva delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità. Il Consigliere deve prenderne atto e firmare un'apposita dichiarazione di presa visione ed impegno ad autodenunciarsi qualora nel corso del mandato dovesse incorrere in una delle cause contemplate dalla normativa. Tale dichiarazione deve essere consegnata dal Consigliere al Segretario comunale prima della votazione di proclamazione dell'elezione. Qualora entro tale termine il Consigliere non abbia ancora ottemperato al deposito, il Segretario ne da comunicazione al Consiglio prima della votazione. Il Consiglio, comunque, procede alla votazione assegnando però un termine perentorio per il deposito di ulteriori 10 giorni. Se trascorso tale termine il Consigliere dovesse essere ancora inadempiente, il Presidente del Consiglio istruirà d'ufficio la procedura di incompatibilità.
Art. 14 - Durata in carica 
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio viene sciolto:
a) per atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico o per gravi e persistenti violazioni di legge;
b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
c) per dimissioni contestuali o contemporanee della metà più uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco;
d) per riduzione dell'organo assembleare quando si verifichi l'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
e) per tutte le altre cause previste dalla legge.
2. Salvo i casi di scioglimento anticipato, tutti i Consiglieri rimangono in carica sino alla elezione dei successori. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali, il Consiglio Comunale potrà adottare solo gli atti improrogabili, il cui ritardo determinerebbe grave pregiudizio all'Ente.
Art. 15 - Consiglieri Comunali 
1. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità locale.
Essi non sono soggetti a vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni politiche espresse nell'esercizio delle loro funzioni, fatte salve le norme di Legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Aziende o Società, Istituzioni e Consorzi dipendenti controllati o partecipati dal Comune, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di visionare e avere copia di atti e documenti, ancorché di natura preparatoria, epistolare od istruttoria, fatte salve le limitazioni di legge. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni di legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla determinazione del Consiglio.
Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Ai fini del proprio mandato e fatte salve le norme superiori ed eventuali disposizioni in deroga, tutti i consiglieri hanno facoltà di accesso, senza limitazione alcuna, ad ogni parte del territorio comunale comprese tutte le strutture e gli uffici del Comune.
8. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali e alle Commissioni, ai sensi del T.U.267/2000 art.82. L'ammontare del gettone di presenza è determinato, nei limiti previsti dalla legge, dal Consiglio Comunale.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il patrocinio gratuito in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente. Qualora vengano accertati, con sentenza passata in giudicato, dolo o colpa grave, il Comune opererà su di essi la rivalsa nei termini previsti dalla legge.
10. I Consiglieri Comunali, in ossequio al mandato loro conferito dai cittadini, hanno il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, delle quali fanno parte per designazione del Consiglio Comunale.
11. I componenti del Consiglio Comunale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo la seguente procedura:
a firma del Presidente del Consiglio Comunale viene inviata apposita comunicazione al consigliere assente il quale entro 10 giorni dovrà fornire giustificazioni circa le assenze. Nella prima seduta successiva alla presentazione delle giustificazioni o alla scadenza del termine, il punto relativo verrà posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Art. 16 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono a norma di regolamento in Gruppi Consiliari.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capo Gruppo nella prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione è Capo Gruppo il più anziano di ciascun gruppo.
3. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei Capi Gruppo, ne determina il funzionamento precisando i rapporti con il Sindaco, che ne è membro di diritto, e con le commissioni consiliari.
Art. 17 - Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che esprime ed esercita la rappresentanza diretta dell'intera Comunità locale.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa. Esercita sulle stesse il controllo politico-amministrativo per garantire che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e col documento programmatico.
3. Le minoranze devono essere garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica nel Comune.
4. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge. In particolare il Consiglio Comunale adotta i seguenti atti:
a) gli statuti dell'Ente, di Aziende speciali, i regolamenti, gli indirizzi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
5. Il Consiglio attua l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della Finanza Pubblica.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri non sono vincolanti e sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllati. Provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
9. Il Consiglio dà indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione amministrativa, dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, con la possibilità di verifica sull'applicazione.
10. Il consiglio emana gli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
11. Il Consiglio può deliberare su questioni urgenti di carattere generale, anche non iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
Art. 18 - Regolamenti Comunali
1. I regolamenti, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli secondo quanto previsto dalle leggi, costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alle commissioni e alla Giunta comunale.
3. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, sono di competenza della Giunta.
4. I regolamenti:
a) non possono contenere norme a carattere particolare;
b) non possono avere efficacia retroattiva;
c) non sono abrogati se non da regolamenti successivi per dichiarazione espressa dall'Organo Competente o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione.
Art. 19 - Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale  può avvalersi di commissioni aventi natura consultiva costituite con criterio proporzionale ovvero commissioni di controllo o garanzia.
2. Fatte salve le commissioni previste per legge, il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione di commissioni temporanee e permanenti.  Le commissioni permanenti avranno una durata pari a quella del Consiglio Comunale e decadono allo scioglimento del Consiglio o possono essere sciolte su decisione del Consiglio stesso. Le commissioni temporanee avranno una durata definita dal Consiglio Comunale all'atto della costituzione della commissione stessa. 
3. La presidenza di commissioni con funzioni di controllo e garanzia è assegnata ad esponenti della minoranza ai sensi dell'Art.44 del T.U. 267/2000.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per audizioni consultive.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
6. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere membri delle commissioni consiliari.
7. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina  le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni consiliari.
8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
9. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite di norma entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale anche se il relativo regolamento non è stato approvato. 
Art. 20 - Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, del rendiconto e alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, ovvero su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o su iniziativa degli Organi di Controllo.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente. 
Art. 21 - Convocazione del Consiglio e ordine del giorno
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete la scelta del giorno dell'adunanza e la definizione dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato a tutti i Consiglieri Comunali nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio si riunisce, altresì su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. 
Art. 22 - Convocazione dei Consiglieri - Prima adunanza
1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende: la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la comunicazione di nomina della Giunta, la comunicazione di designazione dei Capi Gruppo e l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui al successivo art.26.
2. Tale adunanza deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata con i criteri di cui all'art. 40 del T.U. 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative di incompatibilità si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente dagli artt. 23 e 28 del presente Statuto.
6. Nella stessa seduta si procede all'eventuale surrogazione dei Consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dalla carica. 
Art. 23 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri assegnati al Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno entro i 10 giorni successivi o entro i termini più brevi di scadenza per l'adozione dell'atto, la seduta è valida se intervengono almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco. 
Art. 24 - Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali, Enti ed Istituzioni dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio e di interesse, liti, contabilità ed impieghi dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela. 
Art. 25 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini verrà data la massima divulgazione con gli strumenti ritenuti più idonei.  
Art. 26 - Presidente del Consiglio Comunale
1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i membri del Consiglio nella prima seduta del Consiglio subito dopo aver provveduto alla convalida dei suoi membri.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Sindaco. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Sindaco. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio, e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o al più anziano di età nel caso di parità.
4.Nella stessa seduta viene eletto, con le stesse modalità adottate per il Presidente del Consiglio, anche un Vicepresidente, con funzioni vicarie.
5. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati, su richiesta motivata,  depositata e sottoscritta almeno 10 giorni prima da un numero di membri del Consiglio non inferiore ad un quinto degli eletti. La revoca viene approvata dal Consiglio Comunale con il voto palese di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 27 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Il Presidente del Consiglio Comunale:
1. Convoca e dirige i lavori e le attività di consiglio, predispone l'ordine del giorno del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco, della Giunta, o dei Consiglieri Comunali, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo, secondo le norme previste dal presente Statuto.
2. Riunisce il Consiglio Comunale entro e non oltre venti giorni dalla richiesta del Sindaco della Giunta o di un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti; il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco presenti la particolare urgenza della trattazione, motivandola.
3. Assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio con modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
4. Apre, dirige, coordina e conclude la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti dei Consiglieri e proclama la volontà consiliare.
5. E' investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi del regolamento e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
6. Ha il potere di polizia nelle adunanze consiliari con la possibilità di sospendere e sciogliere l'adunanza nonché di espellere dall'aula, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, gli estranei al Consiglio Comunale che provochino disordine.
7. Nelle sedute pubbliche, può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordini.
8. Proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta. 
Art. 28 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la presenza del numero minimo di membri del Consiglio stabilito dall'art. 23 e con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, ma sono comunque da calcolare fra i presenti al fine di stabilire la validità della seduta.
3. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. 
Art. 29 - Verbalizzazione
1. Il Segretario del Comune, o chi legalmente lo sostituisce, in caso di sua assenza e impedimento, partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio o chi per lui presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale consiste nella trascrizione integrale del nastro magnetico, sul quale è registrata la discussione relativa a ciascuna seduta. Qualora ciò non fosse possibile, il processo verbale verrà redatto indicando i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, ed in tale ipotesi ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia conoscere il suo voto e le motivazioni dello stesso.
Art. 30 - Pubblicazioni delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge, ed immesse nei circuiti informatici e telematici.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.
3. L'immissione delle deliberazioni del Consiglio Comunale nei circuiti informatici e telematici è disciplinata da apposito regolamento. 
Capo III  - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 31 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; egli è componente del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. 
Art. 32 - La Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Il regolamento stabilisce i termini e le modalità con le quali il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività e sui casi in cui essi siano tenuti a riferire ogni volta che ve ne sia richiesta. 
Art. 33 - Linee programmatiche
1. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori nei seguenti modi:
a) entro 30 giorni dalla data della prima seduta consiliare il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) in sede  di presentazione  del rendiconto;
c)  in sede di discussione della proposta di approvazione del Bilancio Preventivo. 
Art. 34 - Composizione e Presidenza
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che presiede, e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori; in caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Il numero degli Assessori non Consiglieri non può essere superiore a 2 (due).
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alla seduta del Consiglio senza diritto di voto.
5. Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al primo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
7. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune. 
Art. 35 - Durata in carica
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59, del T.U. 267/2000.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta. 
Art. 36 - Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio, non computando a tal fine il Sindaco.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. 
Art. 37 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta 
1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
Le dimissioni sono presentate al Sindaco che provvederà alla relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e  immediatamente efficaci.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altre cause, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
Art. 38 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse possono intervenire esperti, tecnici e responsabili di servizi, nonché i revisori dei conti, ammessi dal Sindaco per riferire su determinati argomenti. Essi non devono comunque essere presenti all'atto della votazione.
4. La giunta può avvalersi di consulenze di carattere specialistico e pareri esterni per lo svolgimento delle proprie competenze.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzione consultiva, redige il verbale dell'adunanza, che sottoscrive insieme al Sindaco, curandone la pubblicazione all'Albo Pretorio.  I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. 
Art. 39 - Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva alla Giunta spetta in particolare:
a) elaborare il piano di attività e le linee di indirizzo del Comune individuando le priorità ed i mezzi per la sua realizzazione.
b) predisporre il Bilancio preventivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) presentare il rendiconto;
d) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali modifiche;
e) adottare i regolamenti di propria competenza e predisporre le bozze per quelli da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
f) proporre al Consiglio:
·          le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
·          l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
·          l'emissione dei prestiti obbligazionari;
·          gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
g) esprimere pareri sugli accordi di programma che il Sindaco intende promuovere.
3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazione al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.  
Art. 40 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio ove venga negata la ratifica o modificata la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate. 
Art. 41 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge, ed immesse nei circuiti informatici e telematici.
Le stesse devono essere inviate, inoltre, in elenco e nella parte riguardante il dispositivo, ai capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio anche via fax o E-mail
2. Le deliberazioni di Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti del Regolamento.
3. L'immissione delle deliberazioni della Giunta nei circuiti informatici e telematici è disciplinato da apposito regolamento. 
Art. 42 - Sindaco Organo istituzionale
1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, organo responsabile e Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.
3. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento. 
Art. 43 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale.
1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione e organo responsabile:
a) rappresenta il Comune;
b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti a ciascun Assessore, in relazione agli incarichi conferiti ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 42;
c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, avvalendosi a tal fine del Segretario Generale e controlla, con l'ausilio del Direttore Generale, ove nominato, che i dirigenti dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U. 267/2000 e dal presente statuto;
f) provvede alla nomina ed alla revoca, motivandola, del Segretario Comunale;
g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
h) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
i) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
m) sovrintende a tutti gli Uffici e Istituti Comunali;
n) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare in caso di procedimento penale a carico dei dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza;
o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari stabiliti.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. 
Art. 44 - Delegazioni del Sindaco
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vicesindaco. In assenza o impedimento di entrambi delega un Assessore a sostituirlo.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare un più efficace e puntuale esercizio dell'attività di indirizzo e controllo riservatagli dalla legge, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento di incarico o delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ad ogni Assessore.
3. Nel rilascio degli incarichi o delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione Amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Le delegazioni o gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate o degli incarichi gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 82 e seguenti del presente Statuto.
6. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri che abbiano particolare conoscenza ed esperienza per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. Tale incarico è rilasciato per attività specifiche o progetti finalizzati esclusi in ogni caso atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi.
Il Consiglio prende atto dal provvedimento del Sindaco. 
Art. 45 - Potere di Ordinanza del Sindaco
1 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare eventuali gravi situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini.
2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dall'articolo 57 (pubblicità degli atti amministrativi) del presente Statuto.
3.Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge e dei regolamenti comunali.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare ordinanze, compete al Vicesindaco, oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ad un Assessore delegato. 
Art. 46 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, a un Consigliere Comunale, ai sensi dell'art.54 comma 7 del T.U. 267/2000. 

Titolo III - La partecipazione

CAPO I - Istituti di partecipazione
Art. 47 - Principi generali della partecipazione
1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati all'elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi. Per tali fini il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, si pronunciano secondo i termini e le modalità previste dal regolamento.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione prevede forme, modi e tempi di consultazione delle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 dell'art.48, nella loro totalità o per settori di intervento e disciplina i rapporti delle forme associative, territoriali e non, con il Comune. 
Art. 48 - Associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove il coinvolgimento di organismi dei cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di frazione.
2. E' istituito l'albo delle associazioni cui potranno essere iscritte, a loro richiesta, le libere forme associative, cooperative di utilità sociale, gruppi di volontariato, istituzioni assistenziali, culturali, sportive ed educative che esercitino la loro attività nel territorio di Mediglia o in favore dei cittadini di Mediglia, senza fini di lucro.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione prevede forme, modi e tempi di consultazione delle associazioni, iscritte all'Albo di cui al comma 1, nella loro totalità o per settori di intervento e disciplina i rapporti delle forme associative, territoriali e non, con il Comune. 
Art. 49 - Riunioni e assemblee
1. Tutti i cittadini, gruppi o organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, ambientali, sportive, ricreative, e culturali hanno il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia. Il Comune mette a disposizione le strutture pubbliche regolamentandone l'uso.
2. Il Comune promuove assemblee dei cittadini; cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra Amministrazione e popolazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
Tali assemblee, che possono avere anche carattere periodico e su temi specifici, sono convocate su richiesta dei cittadini. Sulla convocazione di riunione sarà indicato l'oggetto della discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione, di cui si richiede la presenza.
3. Il regolamento delle partecipazioni stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento delle assemblee dei cittadini. 
Art.50 - I comitati di frazione
1. Il Comune promuove la nomina dei Comitati di Frazione secondo le modalità e le competenze previste dall'apposito Regolamento
2. Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso le quali i comitati di frazione potranno esercitare i loro poteri e le pubbliche funzioni.
3. La Giunta ha facoltà di richiedere pareri ai Comitati di Frazione su materie di interesse della frazione stessa secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2.
Art. 51 - Consultazioni
1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su proposta di altri organismi, può deliberare la consultazione dei cittadini o comunque degli utenti dei servizi comunali, nella loro generalità o anche per categorie sociali, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme previste dall'apposito regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione venga richiesta da organismi esterni all'Ente e quindi a loro spese.
4. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, sia con l'uso e la distribuzione di questionari o con altri mezzi ritenuti idonei.
5. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati delle consultazioni che trasmette al Sindaco, e al Presidente del Consiglio Comunale, i quali li comunicano al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti.
 Art. 52 - Istanze, petizioni e proposte
1. Le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse non possono concernere le materie escluse dai referendum.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e debbono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza.
3. Le istanze sono indirizzate al Sindaco e vanno presentate al protocollo generale. Gli Organi competenti sono tenuti a dare risposta scritta entro 30 giorni dalla data del protocollo. Se di competenza del Consiglio Comunale il termine è esteso a 60 giorni.
4. Le risposte devono essere comunicate al primo firmatario. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata e inviata anche al Difensore Civico.
5. Le petizioni indirizzate al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale vanno presentati al Protocollo generale. Gli organi competenti sono tenuti ad esaminarle e ad assumere le relative decisioni entro il termine massimo di 60 giorni.
6. Agli effetti dei precedenti commi le istanze posso essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da un numero di elettori non inferiore a 150.
7. I primi tre firmatari delle istanze, petizioni e proposte si rendono garanti, a pena di procedibilità, della autenticità di tutte le sottoscrizioni. 
Art. 53 - Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale su iniziativa del Consiglio Comunale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, oppure su iniziativa di un comitato promotore, costituito con scrittura privata autentificata o con atto pubblico.
2. Con il referendum, i cittadini sono chiamati ad esprimere la propria valutazione sul tema o sui temi proposti, contribuendo così ad orientare l'azione amministrativa degli organi competenti.
3. Condizione preliminare e necessaria per l'ammissibilità del referendum è che l'oggetto del quesito sia chiaro, inequivocabile e ben definito nel contenuto.
4. La proposta referendaria del comitato promotore deve essere depositata e protocollata, per essere sottoposta al giudizio di ammissibilità limitatamente al riscontro della correttezza nella formulazione del quesito; il giudizio di ammissibilità sarà rilasciato dall'apposita commissione consiliare, integrata con il parere del Segretario Comunale o Direttore Generale, entro 30 giorni dalla data del protocollo; la proposta è ritenuta ammissibile in caso di mancato insediamento della commissione suddetta; qualora la proposta referendaria non sia accolta, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata ed inviata al Difensore Civico.
Successivamente:
a) il Comitato Promotore dovrà raccogliere, entro 30 giorni, dalla data di ammissibilità le firme di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla richiesta, e debbono recare in calce, oltre al nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza;
b) I membri del comitato promotore si rendono garanti, a pena di procedibilità della autenticità di tutte le sottoscrizioni.
non è ammesso il referendum:
c) su questioni concernenti persone;
d) bilancio comunale;
e) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze
f) piano regolatore generale, piani pluriennali di attuazioni vigenti e loro varianti nella loro globalità;
g) sui piani urbanistici di carattere generale
h) su tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
i) su Regolamento interno del Consiglio Comunale
l) su materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
m) su materie che esulano dalla competenza Comunale;
n) su materie nelle quali il provvedimento finale spetti ad altri Enti;
5.E'  esclusa la ripetizione di referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi tre anni dalla precedente consultazione.
6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa la data entro i successivi 90 giorni dalla data di ammissibilità.
7. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la metà più uno degli elettori. La proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;
8. Se il referendum raccoglie l'assenso della maggioranza dei partecipanti al voto, la Giunta o il Consiglio Comunale, in relazione alla loro competenza, devono discutere l'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati;
9. Il referendum, previo parere dell'apposita Commissione Consiliare, può essere revocato quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere o sospeso quando sussistono degli impedimenti temporanei
10. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto regionali, provinciali e comunali. 
Art. 54 - Azione popolare
1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative secondo le leggi vigenti.
Art. 55 - Partecipazione ai servizi
1. Il Comune favorisce e promuove:
a) la partecipazione alla gestione dei servizi e di Enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale;
b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.
2. Per tali fini il Comune:
a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nell'albo delle associazioni;
b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;
c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati. 
Art. 56 - Informazione
1.Il Comune garantisce il diritto di informazione ai cittadini attraverso incontri pubblici, notiziari stampa, sito internet e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
2.Il Comune assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed esauriente sulle delibere adottate dal Consiglio Comunale e della Giunta, sul bilancio preventivo e il conto consuntivo, sulla relazione del Difensore Civico, sul Registro degli Enti e l'albo delle associazioni ai fini della partecipazione, sui bandi di concorso per l'assunzione del personale, sui sondaggi e le statistiche sulla qualità dei servizi erogatie su ogni altro argomento ritenuto di particolare interesse per la cittadinanza.
3. Delle adunanze del Consiglio Comunale è dato avviso nelle forme stabilite dal Regolamento e l'ordine del giorno è depositato nell'Albo Pretorio per la libera consultazione
4. Sul territorio comunale, sono istituiti appositi spazi riservati alle informazioni di pubblica utilità da parte dell'amministrazione per tutta la cittadinanza. 
Art. 57 - Pubblicità degli atti amministrativi
1.Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici; fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.Gli atti deliberativi degli organi di governo e le determinazioni dei responsabili di servizio sono affissi all'Albo Pretorio del Comune ai fini di legge e per favorire l'informazione sull'attività amministrativa.
3.Il Consiglio Comunale, quando lo ritiene opportuno, stabilisce altre forme di pubblicazione degli atti deliberativi, per rendere più efficace l'informazione ai cittadini su questioni di particolare interesse. 
Art.58 - Accesso alle strutture ed ai servizi
1.L'accesso alle strutture e ai servizi è garantito a tutti i cittadini senza discriminazione alcuna.
2.Un apposito regolamento:
a) stabilisce le modalità e le priorità di accesso;
b) determina gli eventuali oneri da porre a carico degli utenti. 
Capo III - Difensore civico
Art. 59 - Istituzione 
1. Per offrire ai cittadini la possibilità di segnalare eventuali disfunzioni nella attività amministrativa può essere istituita la figura del Difensore Civico. Al Difensore Civico è riconosciuta altresì la facoltà di intervento contro eventuali disfunzioni accertate dal suo ufficio nell'azione di organi e/o uffici.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo sulla legittimità degli atti della Giunta e del Consiglio di cui all'art. 127 del T.U. 267/2000, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge stessa. 
Art. 60 - Elezione del difensore civico
1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. La candidatura per concorrere alla elezione deve essere presentata nei termini e nelle forme previste dall'apposito bando.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri.
4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
5. La carica di Difensore Civico non è compatibile con le cariche di Assessore e di Consigliere Comunale, Provinciale o Regionale, Deputato o Senatore.
6. Il Difensore Civico durante il suo mandato, non può ricoprire incarichi politici o di rappresentanza nell'ambito di partiti, gruppi politici, associazioni sindacali o di categoria. 
Art. 61 - Durata in carica del Difensore Civico
1.Il Difensore Civico dura in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita la sua funzione fino all'insediamento del successore.
2.Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.
3.Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, solo per violazione di legge, ovvero per accertata inefficienza. 
Art. 62 - Funzioni
1. A richiesta di chiunque abbia interesse, il Difensore Civico interviene, dopo istruttoria positiva, presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati e, comunque, nel rispetto dei termini di legge.
2. Il Difensore Civico ha accesso ai documenti presso il Comune e gli Enti di cui sopra nel rispetto delle norme vigenti, analogamente a quanto consentito alla Giunta ed al Sindaco.
3. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi e suggerisce mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il Difensore Civico riceve i ricorsi per illegittimità presentati dai Consiglieri Comunali e, se li ritiene fondati, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dal ricorso, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
5. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, negligenze e irregolarità. Ha facoltà di formulare osservazioni e suggerimenti.
6. Il Difensore Civico, su sua richiesta, viene ascoltato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. 

Titolo IV - Attività amministrativa

Art. 63 - Svolgimento dell'attività amministrativa
1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e partecipazione per conseguire i fini determinati dalla legge e dallo Statuto. Essa è retta da criteri di economicità, efficacia e di pubblicità, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa.
2. Il Comune inoltre si ispira al principio della correttezza e della giustizia nella attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati, che svolgono attività di rilevanza sociale, secondo apposito regolamento.
3. Il Comune istituirà la Carta dei Servizi. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione. L'adozione della Carta dei Servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi costituisce requisito preferenziale ai fini dell'accreditamento. 
Capo I - Servizi
Art. 64 - Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. 
Art. 65 - Gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto, dovranno essere indicati:
a) eventuale onere annuale a carico del Comune;
b) personale da assumere;
c) quant'altro stabilito in termini, modalità ed entità dall'art. 3 D.P.R. 902/86. 
Art. 66 - Aziende speciali ed istituzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
a) Per le Aziende, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, nominati dal Sindaco, e il Direttore
b) per le Istituzioni, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco.
4.I presidenti ed i membri dei consigli di Amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa, per professionalità, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami. Limitatamente alla sola istituzione, l'incarico di Direttore può essere affidato a dipendente comunale appartenente alla carriera direttiva o dirigenziale. Le funzioni connesse si aggiungono a quelle di dipendente comunale. Il regolamento prevede le modalità di designazione, nomina e quant'altro necessario, ivi compreso l'eventuale riconoscimento economico per prestazioni rese oltre le ore di ufficio.
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento comunale.
Entrambi si ispirano ai principi di cui all'art. 114 del T.U.267/2000.
8. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni (art. 114, 7° comma T.U. 267/2000).
Art. 67 - Partecipazione del Comune ad Enti
1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Consorzi, Aziende o Società; ne regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento assicurando i necessari controlli, affinché le attività si svolgano secondo gli indirizzi fissati e conformemente ai criteri di efficienza, efficacia, ed economicità di gestione.
Capo II Forme associative e di cooperazione Accordi di programma - Conferenze di servizi
Art. 68 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
Art. 69 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e con la partecipazione della Provincia, se interessata, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti consortili fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 70 - Accordi di programma - Conferenze di servizi
1. Gli accordi di programma e le conferenze di servizi sono disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia ed in particolare dalle disposizioni riportate nell'articolo 34 del T.U. 267/2000.
2. A tal fine qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco convoca una conferenza dei servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco ed è pubblicato sul B.U.R.L.
4. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni Pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
5. Si considera acquisito l'assenso della Amministrazione la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla Conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previste.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 616/77 sempre che vi sia l'assenso del Comune. Ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco alla stessa deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V - Ordinamento degli uffici e del personale

Capo I - Organizzazione uffici e servizi - Compiti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
Art. 71 - Organizzazione uffici e servizi
1. I poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti responsabili.
2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella suddivisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione tra il personale dei vari uffici. 
Art. 72 - Uffici Comunali
1. Il Comune disciplina con appositi atti di Giunta la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, trasparenza, flessibilità  ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i dirigenti responsabili della gestione amministrativa degli interventi, coordinati dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3. L'attribuzione degli incarichi di direzione, di settore, e di servizio e la gestione del personale devono valorizzare la professionalità del dipendente evitando discriminazioni di carattere politico, religioso, di sesso, razza e opinione.
4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione con trasferimenti orizzontali nell'ambito dei contingenti complessivi previste dalla pianta organica del personale. 
Art. 73 - Norme di organizzazione
1. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze e delle aspettative dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
2. Spettano ai dirigenti ed ai responsabili dei settori e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi del governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide verbali, le autentificazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo Stato e dei regolamenti, in base a questi delegati dal Sindaco.
3. I responsabili dei settori e dei servizi ed il Direttore Generale sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. I responsabili dei settori e dei servizi possono delegare le funzioni di cui ai commi precedenti al personale ad esso sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei settori e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro espletamento.
6. Per obiettivi determinati e con  convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure in  base all'art.2222 dello stesso Codice.
7. La copertura dei posti dei responsabili dei settori, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire. In tal caso, in considerazione della contemporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali può essere riconosciuta all'incaricato una indennità "ad personam".
8. Il Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente.
9. Il Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
10. La nomina dei responsabili dei settori e dei servizi è conferita a tempo determinato con provvedimento motivato dal Sindaco, secondo criteri di competenza professionale. Tale nomina può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario degli obbiettivi loro assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del  D.Lgs. 29/93 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione della nomina può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione a seguito di concorso.
11. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituite da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia stato dichiarato dissestato  ai sensi dell'art. 244 del T.U. 267/2000 e/o versi nelle situazioni strutturali deficitarie ai sensi dell'art. 242 del T.U. 267/2000.
12. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
13. Con apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
14. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi.
Art. 74 - Copertura assicurativa
1. L'Amministrazione Comunale assume iniziative a favore del Segretario Comunale, del Direttore e dei Responsabili dei settori per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento degli obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo e colpa grave.
Art. 75 - Il procedimento
1. I provvedimenti adottati dal Comune  sono improntati al principio del "giusto procedimento", cioè del procedimento necessario e sufficiente a conseguire celerità ed efficacia operativa nel rispetto dei diritti di partecipazione ad esso e di accesso ai documenti da parte di tutti i soggetti interessati.
2. I responsabili dei settori ovvero le unità funzionalmente sott'ordinate, rispondono dei singoli procedimenti ed in particolare della loro concretezza, completezza e tempestività.
3. Il responsabile del procedimento, nella persona del responsabile del servizio, ovvero di altra unità organizzativa individuata dal responsabile del settore, cura l'istruttoria e predispone lo schema del provvedimento finale che sottopone ai pareri di competenza.
4. Gli organi del Comune dispongono misure organizzative e procedurali utili ad assicurare l'informazione, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.
5. Il responsabile del procedimento assicura l'effettività del diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, fatte salve dimostrate ragioni di urgenza, nonché del diritto di visione degli atti relativi, fatta eccezione per quelli riservati, ai sensi di legge o di regolamento, in particolare rende noto:
a) l'ufficio e la persona responsabile di ogni singolo procedimento,
b) l'inizio del procedimento ed il termine entro il quale il medesimo deve essere concluso;
c) i termini e le modalità di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati. 
Art. 76 - Controlli interni e di gestione
1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione amministrativa e dello stato di realizzazione dei programmi e degli obbiettivi di periodo, nonché le verifiche inerenti alla qualità dei servizi, sulla base della soddisfazione degli utenti, sono attuati permanentemente e dinamicamente, in corso di esercizio, allo scopo di consentire ed agevolare l'adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni ad opera degli organi competenti.
2. Restano privi di qualsivoglia efficacia, se non a scopo meramente conoscitivo, i controlli statisticamente ed istantaneamente effettuati sull'operato degli organi gestionali, al termine della loro attività o ad esito di fasi istruttorie preliminari o intermedie dei processi gestionali, a prescindere dalla previa applicazione di concrete misure di monitoraggio in itinere.
3. L'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell'ente è volta all'assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con riferimento all'attività assolta dagli organi di gestione da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.
4. Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo di cui al comma 3 anche le determinazioni assunte dal Direttore e dai Responsabili delle strutture di massima dimensione se direttamente investiti della responsabilità di gestione nel corpo del piano esecutivo di gestione, in merito all'impiego ed all'organizzazione delle risorse umane anche con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale ed alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività collettiva ed individuale.
5. Ai sensi dell'Art. 147 del T.U. 267/2000, il Comune istituisce il Servizio di Controllo interno e costituisce idoneo Nucleo di Valutazione, cui sono rimessi i compiti di monitoraggio e di verifica di cui al presente articolo, da assolversi previa determinazione, almeno annuale, degli indicatori di riferimento del controllo.
6. Il Servizio di Controllo interno ed il Nucleo di Valutazione operano in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organizzativa, riferiscono agli organi di direzione politico amministrativa e collaborano con il Direttore e con i responsabili delle strutture di massima dimensione.
7. La composizione, le attribuzioni, e le modalità di funzionamento del Servizio di Controllo e del Nucleo di Valutazione sono determinate nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere che tali funzioni siano affidate ad esperti esterni.
CAPO II - Segretario Comunale e il Direttore Generale
Art. 77 - Il Segretario Comunale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratti nazionali di lavoro.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e da questi dipende funzionalmente.
3. Il Segretario Comunale può essere revocato dal Sindaco  previa delibera della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 78 - Stato giuridico e trattamento economico
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Ove non sia nominato il Direttore Generale, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi istituzionali.
3. Collabora con gli organi del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale), con il Direttore Generale e con i Dirigenti, anche con funzione propositiva. La funzione referente si esplica su richiesta dell'organo o del suo Presidente.
4. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curando la redazione dei verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco o con il Presidente del Consiglio Comunale.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dai regolamenti e eventualmente assegnate dal Sindaco. In tale ultimo caso nei limiti delle competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, con particolare riguardo a quello di organizzazione, ad altri organi e soggetti. Tra dette funzioni assumono particolare rilievo le seguenti:
a) roga i contratti di cui l'Ente è parte con la sola esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge.
Per atti contrattuali di particolare complessità la Giunta Comunale può autorizzare il conferimento d'incarico ad un notaio;
b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
c) adotta, di concerto con i Dirigenti e, se nominato, con il Direttore Generale, i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
e) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
g) qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, quale primo responsabile e coordinatore dell'attività tecnico-burocratica del Comune, dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra aree, servizi ed uffici;
h) fino all'adozione del regolamento dei procedimenti e di accesso agli atti, ed in tutti i casi ivi non previsti, determina, per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il Settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e, in ipotesi di procedimenti che interessino più settori, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, cura che siano stati costituiti adeguati rapporti tra gli uffici interessati per garantire efficacia ed efficienza all'attività intersettoriale.
6. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Le funzioni di cui al comma 5, lettera e), possono essere delegate ai dirigenti/responsabili dei settori.
Art. 79 - Direttore Generale
1. Previa stipula delle convenzioni previste dall'art.108 del T.U. 267/2000 il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. In assenza della convenzione di cui al comma 1 il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
3. Al Direttore Generale compete:
a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi come previsto alla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del T.U. 267/2000;
b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art.169 del T.U. 267/2000;
c) il coordinamento delle attività di programmazione della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione interna, ivi compresa l'articolazione dell'orario di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, di concerto con il responsabile dei servizi, con riferimento alle specifiche esigenze dei cittadini;
d) l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dei servizi;
e) risolvere eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco per giustificati motivi previa delibera della Giunta.  
Art. 80 - Collaborazioni esterne
1. Gli incarichi di collaborazione esterna sono conferiti dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale ad esperti di provata competenza per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il provvedimento di incarico deve stabilire durata, oggetto e compenso della collaborazione di lavoro autonomo. 

Titolo VI - Responsabilità

Art. 81 - Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Vicesegretario, il Dirigente o il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o indirettamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, o al Vicesegretario, ad un Dirigente o al responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco. 
Art. 82 - Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune a seguito di provvedimento definitivo dell'Amministrazione Comunale abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dai dipendenti, si rivale agendo su questi ultimi a norma del precedente comma.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 83 - Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 
Art. 84 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni
1. Ogni proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale e' corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei settori competenti per materia.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi e sono responsabili dell'istruttoria, dell'attuazione e dell'esecuzione delle deliberazioni.
3. In caso di assenza o impedimento dette funzioni e relative responsabilità sono demandate ai soggetti individuati dalla legge stessa e/o dal regolamento di organizzazione. 

Titolo VII - Finanza e contabilità

Capo I - Principi generali
Art. 85 - Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare, sulla base di quanto previsto dalle norme di legge, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune, per determinati fini di interesse pubblico, può reperire le risorse economiche ricorrendo al mercato finanziario nel rispetto della legge e dello statuto.
Art. 86 - Attività finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
Art. 87 - Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco, attraverso le strutture organizzative preposte, cura la tenuta e l'aggiornamento di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, ed il Dirigente Responsabile di Ragioneria.
2. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al rendiconto della gestione e deve essere costantemente aggiornato.
3. Sono beni demaniali le strade, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, i cimiteri, i mercati comunali e gli altri beni così definiti dal codice civile, i quali non possono essere alienati, usucapiti e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
4. Sono patrimoni indisponibili gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con loro arredi e gli altri beni destinati ad un servizio pubblico.
5. Sono patrimoni tutti gli altri beni che devono essere impiegati per creare redditività da impiegarsi a fini istituzionali.
6. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale sulla base di apposita relazione predisposta a cura del Dirigente del settore competente.
7. La concessione, ove non diversamente disposta dalla legge, avviene secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.
8. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.
9. La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale dovrà fondarsi su criteri aziendalistici di conduzione economica. Gli alloggi di proprietà comunale destinati all'edilizia residenziale pubblica possono essere gestiti anche con previsione di assegnazione a riscatto e reinvestimento in edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata per favorire l'accesso dei cittadini - giovani coppie, anziani, sfrattati - al diritto all'abitazione secondo le modalità ed i requisiti richiesti da disposizioni statali e/o regionali. 
Capo II - Programmazione finanziaria
Art. 88 - Il Bilancio
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. Gli atti suddetti sono redatti in modo tale da consentire una chiara comprensione delle previsioni programmatiche, delle scelte sui servizi e sugli interventi.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione in termini di competenza redatto dalla Giunta Comunale. E' deliberato quindi dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Bilancio è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.
5. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica che è redatta in maniera chiara ed esaustiva, per consentire ai Consiglieri, di decifrare agevolmente i numeri del Bilancio ed i programmi di governo.
6. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri assegnati.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. I bilanci di previsione di enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune ed in qualunque modo costituiti, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme al bilancio del Comune. 
Art. 89 - Il Rendiconto
1. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2. Il Rendiconto relativo a ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, unitamente al Rendiconto di enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune.
3. La Giunta Comunale allega al  Rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 91 del presente Statuto.
Art. 90 - Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti alle concessioni, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni.
2. La procedura per scelta del contraente è determinata dalle leggi e dal regolamento dei contratti e deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
Art. 91 - Revisione economico finanziaria 
1. Il collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Comunale fra le persone che abbiano i requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.
2. I Revisori, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità ed ineleggibilità, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalla legge.
3. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, collabora con il Sindaco e con il Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità relative alla gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale.
5. Il Collegio dei revisori compie indagini specifiche nelle materie di sua competenza, su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco o per il tramite della conferenza dei capigruppo.
6. Il Collegio dei Revisori partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta quando richiesto.
7. Il Consiglio Comunale fissa il compenso per il Collegio dei Revisori  entro i limiti stabiliti dalla legge.

Titolo VIII - Rapporti con altri enti

Art. 92 - Rapporti con lo Stato.
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.
2. Provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Esercita le funzioni delegate dallo Stato, il quale assicura la copertura dei relativi oneri.
Art. 93 - Rapporti con la Regione.
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che le leggi regionali gli attribuiscono nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Esercita altresì, le funzioni amministrative delegategli dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art. 94 - Rapporti con la Provincia.
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, sempre nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia, che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia sulla base di programmi, per la realizzazione di attività e di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, ed in quelli sociali, culturali e sportivi.
Art. 95 - Modificazioni e abrogazioni dello Statuto
1. Le modificazioni sopressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto vigente deve essere adottata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto. 

Titolo IX - Disposizioni finali e norme transitorie

 Art. 96 - Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio. Esso abroga ogni precedente Statuto.
4. La mancanza di regolamenti previsti nello Statuto non sospende l'efficacia delle norme statutarie.
5. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale  dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
6.Alla prima elezione del Presidente del Consiglio Comunale si prevede entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto
7. Per la determinazione dei quorum strutturali e funzionali il numero derivante dal calcolo va arrotondato all'unità superiore.
8. Lo stesso criterio di cui sopra e' applicato per la determinazione del numero intero corrispondente a qualsiasi numero espresso nel presente Statuto in termini frazionari o percentuali.

Ultima modifica: lunedì, 11 dicembre 2023

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