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Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione): “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”
Modalità della comunicazione per alloggi offerti da privati
Per le comunicazioni di ospitalità offerta da privati è possibile utilizzare gli appositi modelli allegati.
Modalità della comunicazione per alloggi offerti da gestori di strutture ricettive
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
Ultima modifica:
martedì, 12 dicembre 2023
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