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Premesso che sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”; si tratta precisamente di:
- veicoli eccezionali
- trasporti in condizioni di eccezionalità
- mezzi d’opera (art. 54, comma 1, lett. n del Codice)
- macchine agricole eccezionali (artt. 57 e 104 del Codice)
- macchine operatrici eccezionali (artt. 58 e 114 del Codice)
Questi mezzi per circolare devono dotarsi di opportuna autorizzazione.
L’autorizzazione alla circolazione, nei limiti della rete regionale, che viene rilasciata è unica e ha valore per l’intero itinerario o area indicata. Nell’autorizzazione devono essere specificati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il transito rilevati o dalle cartografie/elenchi strade pubblicati ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6/2012, oppure oggetto di specifici nulla osta/pareri, ai sensi dell’art. 42 comma 6 della stessa legge regionale.
Con l’art. 42 della L.R. n. 6/2012, che disciplina la materia dei trasporti eccezionali, la Regione Lombardia ha delegato alla Città metropolitana di Milano e alle Province
l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, assegnando alla Giunta regionale l’adozione di Linee Guida, approvate con deliberazione n. X/7859 del 12.02.2018 (primo aggiornamento alla DGR n. X/6931 del 21.07.2017) e seguenti DGR 4/03/2019 n. XI/1341.
Con la L.R. n. 15/2017 la Regione Lombardia ha definito la pubblicazione da parte degli enti proprietari delle strade di cartografie o di elenchi strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché la costituzione dell’archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l’indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali.
Dal dicembre 2017, la Città metropolitana di Milano ha approvato e pubblicato la cartografia delle strade percorribili dai trasporti in condizione di eccezionalità che sostituisce il nulla osta da parte dell’Ente autorizzante. L’efficacia del provvedimento di autorizzazione è comunque subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore (art. 16 comma 9 del Regolamento). E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun
viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione (art. 17 comma 5 del Regolamento), anche rispetto agli ingombri operativi e di manovra della sagome del veicolo o complessi di veicoli.
E’ facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Come specificato nella Direttiva MIT 293/2017, deve essere attentamente valutato il rilascio di autorizzazioni periodiche nel caso ricorrano particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele anche in relazione alla necessità o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di salvaguardia delle infrastrutture.
Ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, ogni Ente proprietario delle strade redige e pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia o gli elenchi strade della rete viaria di competenza, percorribile dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, dai mezzi d’opera, dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, in conformità con quanto stabilito nelle Linee Guida (punto 7) e contenenti altresì tutte le limitazioni (sagoma, massa, carico per asse) e vincoli puntuali per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale.
Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente proprietario della documentazione richiamata al capoverso precedente, la stessa sostituirà il nulla osta o il parere da richiedersi da parte dell’Ente autorizzante (ai fini dell’autorizzazione a carattere periodico), qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie/elenchi strade pubblicati. Pertanto la pubblicazione delle cartografie/elenchi strade non sostituisce l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta/parere qualora sussistano tutte le condizioni disciplinate all’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012. Gli enti proprietari comunicano a Regione, Città Metropolitana di Milano e a tutte le Province l’avvenuta pubblicazione delle cartografie, specificando l’indirizzo internet del sito istituzionale o, preferibilmente, il link delle cartografie. Si ribadisce che la pubblicazione da parte degli Enti proprietari sul proprio sito istituzionale della cartografia o elenchi strade (contenenti tutte le informazioni sopra richiamate) ha valore di espressione di nulla osta/parere per gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, con esclusione al transito lungo opere d’arte, quali ad esempio cavalcavia stradali e ferroviari, che realizzano interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale; in tal senso è necessario redigere le cartografie/elenchi strade nel rispetto delle legende unitarie regionali.
visti :
Il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni;
Il DPR 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art.13: “1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all’art. 1, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi: a) periodiche, valide per un numero ridefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo; b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo; c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest’ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall’interessato all’ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato”
Le Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 189/2005, 299/2006, 3911/2013, 4214/2014;
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 giugno 2017, n. 293, inerente alcuni adempimenti previsti dalla vigente normativa di competenza degli Enti proprietari o concessionari di strade in materia di autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, in particolare per il catasto delle strade, l’istruttoria preventiva, il coordinamento tra Enti, le prescrizioni e la tutela della strada;
L’art. 42 della L.R. 04.04.2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e successive modificazioni e integrazioni;
L’art. 18 della L.R. 26.05.2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”;
I Decreti Dirigenziali di approvazione della Città metropolitana di Milano n. 10999 del 22.12.2017, n. 3005 del 27.04.2018, n. 5580 del 26.07.2018;
La cartografia approvata e pubblicata dalla Città metropolitana di Milano che ha valore di espressione di nulla osta per gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, con esclusione al transito lungo opere d’arte, quali ad esempio cavalcavia stradali e ferroviari, che realizzano interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale. In tal caso l’Ente autorizzante dovrà richiedere ai proprietari e gestori delle strutture, che sono identificati nelle cartografie interessate dall’interferenza stessa, parere circa la transitabilità in relazione al carico limite ammissibile per ogni manufatto, in assenza o associato a specifiche prescrizioni.
Viste le tipologie di trasporti e veicoli eccezionali, come definite dalla DGR n. X/7859 del 12.02.2018- DGR n.XI/1341 del 04/03/2019:
A. 33 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
B. 40 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
C. 56 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
D. 72 ton. – Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton.
E. 108 ton. – Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton. Con limite di carico per asse di 13 ton.
F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione.
G. Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
H. Coils – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
I. Pre 25 x 75 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
J. Pre 25 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
K. Pre 35 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
L. Macchine agricole eccezionali.
M. Fuori sagoma – Mezzi “fuori sagoma” ex. Art. 13, comma 2, lett. f) DPR n. 495/1992.
N. Fuori sagoma non eccezionali per massa – Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 m. – larghezza 2,55 m. – lunghezza 25,00 m.
Si pubblicano gli elenchi strade percorribili da trasporti eccezionali di competenza del Comune di Mediglia.
STRADE PERCORRIBILI DA TRASPORTI ECCEZIONALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MEDIGLIA:
Si premette che è necessario accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione (art. 17 comma 5 del Regolamento), anche rispetto agli ingombri operativi e di manovra della sagoma del veicolo o complessi di veicoli.
In nessun caso la massa per asse potrà superare le 13 ton.
I seguenti elenchi di strade percorribili sono redatti in conformità alle linee guida approvate con DGR XI/1341 del 04.03.2019 e fanno riferimento alle tipologie di trasporti e veicoli eccezionali singolarmente specificate:
A. 33 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
Strade percorribili:
- VIA PINTURICCHIO ( Tratto compreso innesto SP.39 e via Monti )
B. 40 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
Strade percorribili:
1. vIA PINTURICCHIO ( Tratto compreso innesto SP.39 e via Monti )
C. 56 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
Strade percorribili:
- VIA PINTURICCHIO ( Tratto compreso innesto SP.39 e via Monti )
D. 72 ton. – Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton.
Strade percorribili:
- VIA PINTURICCHIO ( Tratto compreso innesto SP.39 e via Monti )
E. 108 ton. – Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton. con limite di carico per asse di 13 ton. Strade percorribili: -nessuna
F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione.
-NESSUNA
G. Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
-NESSUNA
H. Coils – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
-NESSUNA
I. Pre 25 x 75 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
-NESSUNA
J. Pre 25 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
-NESSUNA
k. Pre 35 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
-NESSUNA
L. Macchine agricole eccezionali
-NESSUNA
M . Fuori sagoma - Mezzi " fuori sagoma" ex Art.13 comma 2 lett. f) DPR n. 495/1992.
-NESSUNA
N. Fuori sagoma non eccezionali per massa- veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30m.
larghezza 2,55m- lunghezza 25,00 m
-NESSUNA