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Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 182 del d.lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni regionali in materia (in particolare la delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18/09/2017) la combustione in loco di materiali vegetali derivanti dall'attività agricola - forestale è consentita solo per piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali (corrispondenti a 3 metri cubi comprensivi anche degli spazi vuoti) e in ogni caso al di fuori del periodo che và dal 1 ottobre al 31 marzo.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18/09/2017.
Ultima modifica:
martedì, 12 dicembre 2023
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