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Bonifiche siti contaminati

Modulistica per la bonifica di siti contaminati

Descrizione

Ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 30/2006, sono trasferite al Comune le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale.

Le funzioni suddette sono disciplinate dal Titolo V parte IV del decreto legislativo 152/06.

L’iter di bonifica, così come indicato dall’art. 242 del decreto legislativo 152/2006, prevede diverse fasi e azioni specifiche da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento, oppure del soggetto interessato non responsabile ai sensi dell’art. 245 del medesimo decreto. Per tali fasi deve essere utilizzata la Modulistica regionale approvata con deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 8/2838:

  1. Comunicazione iniziale: al verificarsi di un evento, potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere adottate tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e deve essere data tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti;
  2. Indagine ambientale preliminare: verificare, attraverso campionamenti ed accertamenti analitici che le azioni di messa in sicurezza di emergenza (MISE) effettuate per contrastare un pericolo concreto di contaminazione od una contaminazione accertata, siano state risolutive e pertanto concludono la procedura di bonifica avviata con la comunicazione (è il caso in cui le concentrazioni in sito dei contaminanti ricercati dopo la MISE risultano inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, CSC, previste dalla normativa per la specifica destinazione d’uso del sito);
  3. Piano di Caratterizzazione: da presentare qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC e pertanto occorre effettuare ulteriori indagini in sito finalizzate a circoscrivere la potenziale contaminazione;
  4. Analisi di Rischio Sito Specifica: procedura applicata al sito tenendo conto degli esiti della caratterizzazione e delle caratteristiche ambientali e di utilizzo del sito stesso e finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile p?er quel sito specifico: nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;
  5. Progetto Operativo di Bonifica: individua gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica; le garanzie finanziarie richieste per l'esecuzione degli interventi di bonifica autorizzati, di cui al comma 7 dell'art. 242 decreto legislativo 152/06, devono essere conformi allo Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa approvato con deliberazione di Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 8/2744 del 15/6/2006.

Tipologia

Modulistica

Formati disponibili

pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Ecologia

Informazioni e contatti dell'ufficio.

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Documenti

Ultima modifica: venerdì, 19 luglio 2024

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