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L'amianto nell'edilizia
L'amianto è stato utilizzato in edilizia fino a quando è stata riconosciuta la sua pericolosità per la salute umana e ne è stata vietata l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione con la Legge n. 257 del 27/03/1992.
Alcuni edifici, anche a Mediglia, hanno il tetto costituito da materiale contenente amianto, meglio noto come “eternit” o “cemento-amianto”; molto più raramente l’amianto può essere presente anche nelle guarnizioni delle caldaie, nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, nelle canne fumarie e simili.
La presenza di tetti costituiti da materiale contenente amianto non costituisce di per sé un rischio, perché la dispersione di fibre di amianto nell’aria è pressoché inesistente quando il loro stato di conservazione è buono; l’elemento più importante da considerare nella valutazione del rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali.
L’amianto detto “friabile” si può ridurre in polvere con la semplice pressione delle mani ed è il più pericoloso; veniva utilizzato ad esempio per coibentazioni di impianti di riscaldamento, guarnizioni di caldaie, isolamenti termici, ecc.
L’amianto “compatto” può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l’ausilio di attrezzi meccanici; era solitamente usato per coperture in cemento-amianto, canne fumarie ecc.
Attualmente non vige alcun obbligo di rimozione delle coperture in cemento-amianto, se non in caso di degrado tale da comportare un rischio inaccettabile per la salute pubblica; la situazione di rischio deve essere, quindi, dimostrata mediante analisi quantitativa delle fibre di amianto disperse nell’aria.
Obblighi per i Proprietari di immobili e Responsabili di attività
La normativa impone i seguenti obblighi ai Proprietari di immobili, nonché ai Responsabili delle eventuali attività che vi si svolgono, nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto:
- accertare, attraverso un tecnico competente, la presenza dell’amianto nel proprio immobile e comunicare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 29/09/2003, tale presenza all'ATS Città Metropolitana di Milano (ex ASL), utilizzando il modello di comunicazione pubblicato in questa pagina, denominato Modulo NA/1 (allegato al Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL, deliberazione di Giunta regionale n. 8/1526 del 22/12/2005); ai sensi dell'art. 8 bis della legge regionale n. 17 del 29/09/2003 è prevista una sanzione da € 100,00 a € 1.500,00 nei confronti di coloro che non ottemperano a tale obbligo di comunicazione; ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31/07/2012 la predetta sanzione si applica a decorrere dal 30/01/2013;
- valutare, attraverso un tecnico competente, lo stato di conservazione dell’amianto; ove la valutazione debba interessare tetti costituiti da materiale contenente amianto (eternit o cemento-amianto), si applica il protocollo approvato con D.d.g. 13237 del 18/11/2008, pubblicato in questa pagina;
- attuare un programma di controllo e manutenzione secondo quanto illustrato al paragrafo 4 del Decreto Ministeriale del 06/09/1994 (pubblicato in questa pagina) al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Per ulteriori informazioni: ATS Città Metropolitana di Milano (ex ASL), Dipartimento d'Igiene e Prevenzione sanitaria, Indirizzo: 20066 Melzo (MI), Via Mantova n. 10; telefoni: 0292654801 - 0292654802 - 0292654803 - 0298115370; Pec: dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it
Trasmissione informatizzata notifiche, piani di lavoro e relazione annuale amianto
La Regione Lombardia ha progettato e realizzato il servizio telematico denominato Ge.M.A., acronimo di Gestione Manufatti in Amianto, che consente ai datori di lavoro delle imprese esercenti attività di bonifica amianto di rendere immediatamente fruibile notifiche e piani per i lavori di bonifica, artt. 250 e 256 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Informazioni più dettagliate sono reperibili alla pagina dedicata sul sito della Regione Lombardia.