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L’imposta unica comunale per l’anno 2024 è dovuta secondo le seguenti modalità:
IMU Presupposto: possesso di beni immobili a qualunque uso destinati, comprese le abitazioni principali classificate in categoria A/1 – A/8 – A/9 e loro pertinenze
Sono escluse dalla tassazione IMU le abitazioni principali e loro pertinenze
A tal fine si considerano assimilate alle abitazioni principali:
abitazione occupata dal coniuge superstite
abitazione occupata dal coniuge assegnatario
abitazione posseduta da persona residente in casa di riposo (scaricare pdf.)
altre assimilazioni previste per legge
Comodati gratuiti - riduzione 50%
Per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, che le utilizzano come abitazione principale, spetta una riduzione del 50% della base imponibile.
Il beneficio spetta a condizione che:
il contratto di comodato venga registrato
il comodante possieda in Italia un solo immobile ad uso abitativo, oltre a quello concesso in comodato, e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato
il comodante presenti la dichiarazione IMU
Altro
Aliquote
Abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 + pertinenze6 per mille
detrazione € 200
Altri immobili 10,4 per mille
Versamento
Entro il 16 Giugno versamento acconto (50% dell’imposta annuale) o unica soluzione
Entro il 16 Dicembre versamento saldo
Il versamento si effettua esclusivamente con modello F24 L’importo minimo dovuto ai fini IMU è pari ad € 18,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua
Codici tributo
Abitaz. Princ. 3912 - Fabbricati "D" 3925 quota stato
Altri fabbricati 3918 - Fabbricati "D" 3930 quota comune
Terreni agricoli 3914
Aree Fabbric. 3916
Ultima modifica:
venerdì, 19 luglio 2024
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