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Oltre agli usuali canali giudiziari (che rimangono comunque percorribili, con patrocinio di un legale), il decreto-legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto due ulteriori possibilità di separazione personale e di scioglimento del vincolo matrimoniale, individuando la competenza rispettivamente negli avvocati (art. 6) per la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” e nei Sindaci, nella loro qualità di Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) con la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Gli artt. 6 e 12 del decreto 132/2014 si occupano esclusivamente dei casi di scioglimento del matrimonio previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre1970, n. 898, come modificato e cioè quando:
“b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ((, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.)). L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.” (*)
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati:
Può essere richiesta da tutte le coppie sposate o separate, con o senza necessità di regolare contestualmente la loro situazione patrimoniale ed anche in presenza di figli minori, portatori di handicap grave o non autosufficienti con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.
Accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili innanzi all’ufficiale dello stato civile (del comune di matrimonio o di residenza di uno o entrambi gli sposi)
Può essere stipulato da tutte le coppie sposate o separate, senza poter regolare contestualmente la loro situazione patrimoniale (cioè NON è possibile stipulare patti prodottivi di effetti traslativi di diritti relati, AD ECCEZIONE della determinazione della corresponsione di un assegno divorzile ovvero di mantenimento) e che non abbiano, nati dalla loro unione, figli minori, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente.
L’accordo stabilisce la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (dopo 3 anni di separazione personale (*)), la modifica delle relative condizioni, anche quando il procedimento è iniziato in Tribunale.
In sede di stipula vengono esatti € 16,00 di diritti di segreteria.
L’atto di separazione o divorzio è soggetto a “conferma” da parte dei due coniugi che, a tal fine, vengono invitati a comparire davanti all’ufficiale dello stato civile non prima di 30 gg dopo la stipula dell’accordo, pena nullità dell’accordo medesimo.
I coniugi, tanto nella accordo di separazione/divorzio quanto nella relativa conferma, devono comparire personalmente, NON essendo ammesso alcun tipo di rappresentanza.
(*) dal 26 maggio 2015 in luogo di "3 anni", la separazione dovrà essersi protratta per 6 mesi (in caso di consensuale ovvero giudiziale trasformatasi in consensuale) ovvero 12 mesi (in caso di giudiziale)
Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio di stato civile allo 0290662032-35 - ovvero via email demografici@comune.mediglia.mi.it
riferimenti normativi:
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 1° ottobre 2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 10 dicembre 2014
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 24 aprile 2015
- Sentenza TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza n. 7813/16; depositata il 7 luglio
- sentenza Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 13 del 26 ottobre 2016, n. 4478 (patti di trasferimento patrimoniale) di annullamento della sentenza TAR Lazio n. 7813/2016.