Regione Lombardia
Accedi all'area personale

Informazioni sulle pubblicazioni di Matrimonio

Informazioni sulle pubblicazioni di Matrimonio

Descrizione

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
 
Le pubblicazioni di matrimonio si richiedono all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi. Se gli sposi abitano in Comuni diversi, l’ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede l’altro sposo.
 
Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile), rendendo pubblica l’intenzione degli sposi mediante l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
L’atto di pubblicazione deve essere esposto per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni; dal giorno seguente, compiute le pubblicazioni, si può procedere alla celebrazione del matrimonio.
 
L’Ufficiale dello Stato civile rilascerà quindi agli sposi: 

  • Nel caso di matrimonio religioso:
    • nulla osta alla celebrazione (matrimonio cattolico)
    • autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (matrimonio acattolico)
  •  Nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano:
    • atto di delega in favore dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.
 
MODALITA’:

  1. Compilazione modello di istanza (vedi documento presente in questa pagina)
  2. In caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del Parroco di una delle Parrocchie di Mediglia (i  residenti della frazione Bettolino possono rivolgersi al Parroco di Pantigliate), o la richiesta del Ministro di Culto unitamente al decreto ministeriale di nomina.
  3. Dopo aver ricevuto la richiesta di pubblicazione, l’ufficio preposto provvede d’ufficio (tranne che per i “Casi Particolari”) all’acquisizione dei documenti necessari che, di norma, ottiene dalle altre Pubbliche Amministrazioni nell’arco di quindici giorni; viene quindi concordato, con gli interessati, un appuntamento per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il relativo processo verbale (1) di  pubblicazione matrimonio.
  4. In quella sede i nubendi dovranno essere muniti dei propri documenti di identità e di n. 1 marca da bollo da  € 16,00 o di n. 2 marche se  residenti in Comuni diversi.

N.B.: In caso di impossibilità, gli sposi possono delegarsi l’un l’altro o farsi rappresentare entrambi da persona di fiducia che si presenti all’appuntamento con procura (vedi modello su questa pagina) e copia dei documenti di identità dello sposo/a/i che desidera/no farsi rappresentare.
Non è più richiesta, invece, la presenza di testimoni.

  1. Si avverte, per opportuna conoscenza, che nella lettura del verbale di pubblicazione, si citeranno gli articoli 85, 87 e 88 del codice civile, che qui di seguito vengono parzialmente riportati:

art. 85: Interdizione per infermità di mente: Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
art. 87: Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
  2. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l’adottato e i figli dell’adottante;
  9. l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

Art. 88: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

 
Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni, possono dichiararlo all’atto della celebrazione del matrimonio oppure in un secondo tempo davanti ad un notaio (ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo anche dei beni acquistati dopo il matrimonio).
Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia (vedi “Matrimonio del cittadino straniero in Italia).
 
 
Casi particolari 

  • Il minorenne, che ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, può chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal  Tribunale per i Minorenni (Milano- Via Leopardi 18 tel.0246721), il decreto di ammissione al matrimonio previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
  • La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni (vedova o con precedente matrimonio annullato) deve ottenere dal Tribunale, il decreto di dispensa ai sensi dell’art. 89 del Codice Civile. ( Lodi – Viale Milano 2 – Tel. 03714991)
  • La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni  (con precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di divorzio) che intende contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione dello scioglimento/cessazione sull’atto di matrimonio, deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità di ottenere il documento di cui al punto precedente.
  • Gli sposi tra loro parenti o affini come indicato nell’art. 87 (n.3,4,5) del codice civile, devono presentare il decreto che li autorizza, ottenuto dal Tribunale (Lodi – Viale Milano 2 – Tel. 03714991).

 
Da consegnare in allegato a “Pubblicazioni di matrimonio – procedimento”, nel caso di sposo/a straniero/a
 
Matrimonio del cittadino straniero in Italia
 
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Se lo/la sposo/a non conosce la lingua italiana, deve essere assistito/a da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Il Nulla - Osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo §).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato civile; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).

Può essere rilasciato:

  • Dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura  (Ufficio Legalizzazione della Prefettura di Milano – Via Servio Tullio 4 –N.B.:  è necessaria la prenotazione obbligatoria (http://www.prefettura.milano.it/agenda)

(Sono esenti dalla legalizzazione -secondo la Convenzione di Londra- i seguenti Stati: Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).
 
Oppure

  • Dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero e tradotto.


Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto

 § Lo straniero, cittadino di uno dei seguenti  Stati (che hanno aderito alla Convenzione di Monaco):
- Austria –  Germania –  Lussemburgo – Moldova – Paesi Bassi – Portogallo – Spagna – Svizzera - Turchia, in luogo del Nulla Osta, deve produrre:

  • un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza) esente da legalizzazione;
  • certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale.

Cittadini Polacchi
Per il cittadino della Polonia, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.
Il documento sarà esente da legalizzazione e, se tradotto in Polonia, la firma del traduttore dovrà essere legalizzata con apostille.

Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che,  per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti  un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura.

Cittadini australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
Qualora i documenti di cui alla lettera B) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.
 
Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza o ultima residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con apostille.
 
Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza dello stesso, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da  un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere legalizzata mediante apostille. Il nulla osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia nel caso di cittadini svedesi qui residenti.
 
Il cittadino danese deve produrre il nulla osta rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l’apostille).
 
Il cittadino britannico residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre un Certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, e una Dichiarazione giurata bilingue resa dall’interessato presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch’essa legalizzata, all’ufficio dello stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Passaporto o documento di identità personale
2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )

3. Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla residenza, è   
    acquisita d'ufficio.
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
 

Tipologia

Modulistica

Formati disponibili

pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Demografici

Informazioni e contatti dell'ufficio.

Leggi altro }

Documenti

Argomenti
Ultima modifica: martedì, 12 dicembre 2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri