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Rilascio del passaporto

Informazioni sul rilascio del passaporto

Rilascio del passaporto

E' entrata a regime la nuova procedura di richiesta di rilascio del passaporto elettronico, tramite prenotazione on-line sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it , previa registrazione.
I cittadini, di età superiore ad anni 12, che richiedono il rilascio del passaporto, dovranno prenotare - autonomamente - un appuntamento per l'acquisizione delle impronte digitali presso i Commissariati sezionali e distaccati della Polizia di Stato attraverso la registrazione sul citato sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it compilando tutti i campi seguendo le indicazioni.
I soli cittadini sprovvisti di accesso ad internet, potranno invece rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune di residenza o alle stazioni Carabinieri che provvederanno a prenotare l'appuntamento e consegnare all'interessato ricevuta della prenotazione e domanda di rilascio del passaporto (modello 308), che dovrà essere presentata al momento del rilevamento delle impronte digitali presso i Commissariati.
Nel contesto i cittadini potranno richiedere, indicandolo nella sezione ANNOTAZIONI del mod. 308, di ritirare il passaporto presso il comune di residenza.
Per maggiori informazioni, collegarsi al sito http://www.poliziadistato.it o http://www.poliziadistato.it/articolo/1087/
oppure contattare gli uffici demografici al n. 02/90662023 o via e-mail all'indirizzo demografici@comune.mediglia.mi.it
 
Il passaporto italiano E' INDIVIDUALE e ha validità di:

  • tre anni, per i minori da zero a tre anni;
  • cinque anni, per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni;
  • dieci anni, per i cittadini maggiorenni.

Inoltre tutti i cittadini che richiedano il rilascio di passaporto e abbiano un'età superiore ad anni 12 sono assoggettati alla rilevazione delle impronte digitali.
Verrà altresì acquisita la firma digitalizzata del titolare (salvo casi di analfabetismo o impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma).

Rilascio

CASI CHE COMPORTANO IL RILASCIO/RINNOVO DEL PASSAPORTO:

  • primo rilascio;
  • Trascorsi 10 anni dalla data di rilascio.

Nei casi sopra esposti, è necessario compilare il form online e presentarsi in commissariato, il giorno dell'appuntamento, muniti di documento identificativo in corso di validità ed, inoltre, dei seguenti DOCUMENTI:

  • PASSAPORTO SCADUTO;
  • 2 FOTOGRAFIE UGUALI E RECENTI (formato 4 centimetri per 4 centimetri con sfondo bianco e stampate su carta fotografica) FIRMATE SUL RETRO;
  • 1 MARCA GOVERNATIVA PER PASSAPORTI  DEL VALORE DI € 73,50 (NB: NON E' PIU' DOVUTO IL RINNOVO ANNUALE DELLA CONCESSIONE) 
  • VERSAMENTO di € 42,50 sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al "Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro", riportante come causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

Se il richiedente ha figli minorenni, ma non è titolare esclusivo della potestà genitoriale sui medesimi, è necessaria la sottoscrizione della domanda, per assenso, anche da parte dell'altro genitore; in mancanza di tale assenso, è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare
Il Ministero dell'Interno ritiene necessario acquisire l'assenso esplicito dell'altro genitore all'atto della richiesta di passaporto, pur in presenza di una sentenza di separazione o di divorzio da cui risulti il reciproco assenso dei coniugi all'espatrio. Ciò perché è necessario verificare il perdurare delle condizioni esistenti all'atto della separazione o dei divorzio, nell'interesse primario dei figli minori, considerata anche la frequenza dei casi di genitori che si sottraggono agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti dei figli (risposta a quesito n. 400/A/2004/59/P//23.13.20 del 20 gennaio 2004).
Se il richiedente è minorenne: occorrono le firme di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale; in caso di affidamento a terzi è necessario l'assenso anche di questi; in mancanza di anche una sola delle firma (dei genitore o dell'affidatario), è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
 

Servizio passaporti a domicilio (dal 27 ottobre 2014)

Dal 27 ottobre 2014 prende il via su scala nazionale il servizio Passaporti a domicilio dove al cittadino che ne fa richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane.
Vediamo come funziona:

  • al cittadino che intende fruire del servizio la Questura o commissariato consegna una busta di Poste Italiane che deve compilare e consegnare sul posto all'Ufficio passaporti, riportando in particolare le informazioni relative al domicilio presso cui si desidera ricevere il documento.
  • al cittadino viene consegnata una stampa della ricevuta che contiene anche il numero della busta in modo che potrà tracciare la spedizione sul portale Poste Italiane

In caso di mancata consegna:

  • in caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e decorsi 30 giorni senza ritiro il documento sarà riconsegnato all'Ufficio passaporti emittente. Per il ritiro alla Posta entro i 30 giorni vale la procedura standard per il ritiro di posta registrata (riconoscimento del destinatario o di altra persona con delega e fotocopia del documento firmata)
  • in caso di indirizzo errato Poste Italiane riconsegnerà il documento all'Ufficio passaporti emittente
  • in caso di smarrimento della busta Poste Italiane rimborserà € 50 al cittadino, che dovrà pagare unicamente il bollettino di € 42,50 per ottenere un nuovo libretto

Passaporto temporaneo

E' introdotto il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine, al costo di € 5,20, e non dotato di microchip.
Il passaporto temporaneo (con validità pari o inferiore a 12 mesi) è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori. Inoltre in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.
Se l'impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".

Il passaporto per entrare negli Stati Uniti

Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program (Viaggio senza Visto)", sono validi i seguenti passaporti: 

  • passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
    oppure
  • passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006;
    oppure 
  • passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006.

Ricordiamo che per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto):

  • si deve viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo; 
  • la permanenza negli Stati Uniti non può essere superiore a 90 giorni e si deve essere in possesso di un biglietto di ritorno. La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.

I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di passaporto individuale, non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.
Il passaporto idoneo all'ingresso negli U.S.A. deve avere una validità residua di almeno 6 mesi oltre il periodo di permanenza previsto. Chi non è in possesso di uno solo dei requisiti elencati deve richiedere il visto. Chi non è in possesso di uno solo dei requisiti elencati deve richiedere il visto.
Per avere il permesso ad imbarcarsi per gli USA, si deve compilare una domanda collegandosi al sito webhttps://esta.cbp.dhs.gov/ , almeno 72 ore prima di salire a bordo. La risposta del Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti nella maggior parte dei casi arriverà entro pochi secondi.

La dichiarazione di accompagnamento

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamentoche resterà agli atti della questura.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ciò significa che:

  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni
  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.)
  • ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio(da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:

  • il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
  • nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.
Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Ultima modifica: martedì, 12 dicembre 2023

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