Il rappresentante di lista è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.
Designazione dei rappresentanti
Possono nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali:
- I delegati dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, per le elezioni Europee o per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- per i referendum: delegati di partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che han no un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e i promotori di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento. Qualora, per il medesimo referendum, siano state ammesse dall’Ufficio centrale distinte richieste presentate da più gruppi di promotori, ciascun gruppo di promotori può designare propri rappresentanti presso ogni seggio.
Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore
(cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.
Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/19903.
Tali soggetti possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominato anche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.
Le designazioni possono essere presentate
- Elezioni Europee, Regionali e Referendum: entro il venerdì che precede la giornata del voto, direttamente alla Segreteria generale del Comune;
- Elezioni Politiche e Comunali: entro il giovedì che precede la giornata del voto, direttamente alla Segreteria generale del Comune o tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it , in questo caso la documentazione potrà essere firmata digitalmente dai delegati senza necessità di ulteriore autentica della stessa.
La Segreteria generale del Comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio. Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al presidente di ogni seggio, l’elenco dei delegati che possono designare i propri rappresentanti. I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che
- la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore di un comune italiano (nel caso di elezioni comunali deve essere elettore del Comune in cui si svolgono le elezioni, in caso di elezioni regionali deve essere un elettore di un comune della regione dove si svolgono le elezioni), tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990;
- (solo per le elezioni politiche ed europee) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.
In caso di elezioni comunali o con doppio turno, è da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche per l’eventuale turno di ballottaggio,
a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.
Facoltà dei rappresentanti
I rappresentanti dei partiti o dei promotori:
- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale;
- possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma: - sulle strisce di chiusura di ogni urna contenente le schede votate; - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio; - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum.
I rappresentanti sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso.
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio
volante.
I rappresentanti dei partiti o dei promotori – al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.
I rappresentanti non hanno alcun obbligo di presenziare alle operaizoni di seggio elettorale e, nel seggio nel quale sono stati nominati, possono accedere e presenziare alle operaizoni in qualsiasi momento.
Sanzioni per i rappresentanti
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
euro 1.032,00 a euro 2.065,00.