COVID e consultazioni referendarie (cautele e voto domiciliare per elettori in quarantena o isolamento) - AGGIORNAMENTO DEL 9 GIUGNO 2022

Si riporta una sintesi delle indicazioni contenute nei protocolli per voto in sicurezza e recenti modifiche normative (dl 41/2022)

Data di pubblicazione:
24 Maggio 2022
COVID e consultazioni referendarie (cautele e voto domiciliare per elettori in quarantena o isolamento) - AGGIORNAMENTO DEL 9 GIUGNO 2022

CAUTELE PRESSO IL SEGGIO:

Come pure evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, si confermano i principi che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2, quali:

  • il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; limitatamente di riconoscimento dell’elettore (che deve togliersi la mascherina) il distanziamento deve essere di almeno 2 metri)); ciò a valere sia tra i componenti del seggio che tra questi e gli elettori;
  • la rigorosa igiene delle mani, personale e dell’ambiente;

Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

  • evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
  • assicurare che sia indossata la appropriata mascherina da parte di tutti;
  • garantire la adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni possibile, quella naturale (relativamente agli impianti di condizionamento, ove presenti, si rimanda alle specifiche indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020);
  • disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza del 11/05/2022, che si richiamano integralmente, sarà quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

  • assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
  • predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
  • vigilare sull'obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto muniti di mascherina e di indossarla nel rispetto delle normative vigenti, che ne prescrive l’uso per i luoghi al chiuso accessibili al pubblico; AGGIORNAMENTO DEL GIORNO 9 GIUGNO 2022: LA MASCHERINA NON E' OBBLIGATORIA MA SOLO CALDAMENTE RACCOMANDATA
  • raccomandare l'utilizzo della mascherina da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione

 

ESERCIZIO DOMICILIARE DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19 –ADEMPIMENTI E TERMINI (ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 41/2022)


Limitatamente alle consultazioni elettorali del 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 2 ed il 7 giugno 2022 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, di seguito indicate, i seguenti documenti:

  • una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;
  • un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio 2022 (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

Il Responsabile dell’ufficio elettorale comunale nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:

  • sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge;
  • assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare al seggio speciale, istituito presso la sezione elettorale territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco:

  • provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
  • entro e non oltre il 11 giugno (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell’ufficiale elettorale del comune di residenza, il seggio speciale cui sono stati assegnati.

 

Il voto degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica. Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria

 

Recapiti per invio richiesta

  • per posta all'indirizzo COMUNE DI MEDIGLIA, VIA RISORGIMENTO 5, 20076 MEDIGLIA
  • per telefax al numero 0290661414
  • per posta elettronica anche non certificata all'indirizzo demografici@comune.mediglia.mi.it
  • per pec (da PEC) all'indirizzo comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
  • oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Gennaio 2024