Emergenza Coronavirus - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21/3/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Data di pubblicazione:
22 Marzo 2020
Emergenza Coronavirus - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21/3/2020

Il Presidente della Regione Lombardia ha promulgato una nuova ordinanza n. 514 del 21/3/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”. Le disposizioni della suddetta ordinanza producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020.
 

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
nel caso di uscita con animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri
sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
 

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
 

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
 

I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territori.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Gennaio 2024