ART. 82 C. 2 - IL REM E' RICONOSCIUTO ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) RESIDENZA in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del REDDITO FAMILIARE, NEL MESE DI APRILE 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5
c) un valore del PATRIMONIO MOBILIARE FAMILIARE, con riferimento all'anno 2019, inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
ART. 82 C.3 IL REM NON E' COMPATIBILE con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
ART. 82 C.6 NON HANNO DIRITTO AL REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
QUANDO FARE DOMANDA La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Come fare domanda: La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
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online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
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tramite i servizi offerti dai Patronati.
DECORRENZA E DURATA Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
COME FUNZIONA E QUANTO SPETTA: tutte le indicazioni sono sul sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736#h3heading4