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dPCM_13_ottobre_2020.pdf
Il premier Giuseppe Conte ha firmato, nella serata di lunedì 12 ottobre 2020, di concerto con Regioni, enti locali e Ministero della Salute, il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 – poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale – che entra in vigore dal 14 ottobre 2020 sostituendo il DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM del 7 settembre 2020. Il nuovo provvedimento sarà ‘operativo’ fino al 13 novembre 2020.
I cambiamenti più importanti riguardano le feste private, gli orari
dei locali, gli sport di contatto e la raccomandazione per l’uso della
mascherina anche in contesti familiari.
Mascherina anche all’aperto e possibilmente in casa
L’art.1 è il cuore del provvedimento e stabilisce l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e indossarla “nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei
luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, di fatto confermando le indicazioni già fornite nel decreto-legge n.125/2020.
Sono esclusi dall’obbligo i praticanti attività sportiva, i bambini
sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina, che invece viene “fortemente raccomandata anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
Sport individuali e di squadra: stop a quelli amatoriali di contatto
Il DPCM vieta le gare, competizioni e attività sportive di contatto di carattere amatoriale. Nel decreto dell’Ufficio Sport del 13 ottobre 2020, è peraltro contenuta la tabella precisa con tutti gli sport da contatto vietati.
Questi tipi di sport sono quindi consentiti “da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi”.
Spettatori negli stadi e nei palasport
E’ consentita la presenza di pubblico, con una percentuale
massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque
non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni
sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in
luoghi chiusi. Le manifestazioni sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere,
con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
sia frontalmente che lateralmente. Previsto inoltre l’ obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Le Regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono
stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con
riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le
competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le
ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
Spettacoli, teatri, cinema
Il DPCM conferma il limite di partecipanti per gli spettacoli al chiuso, 200, e all’aperto, 1.000, con il rispetto della distanza di un metro tra un posto e l’altro e l’assegnazione dei posti a sedere.
Anche qui, come per gli eventi sportivi, Regioni e Province possono
decidere in autonomia, d’intesa con il Ministro della Salute, un numero
massimo diverso di spettatori.
Locali pubblici: cnuove regole per bar e ristoranti
Le nuove misure per frenare la movida riguardano bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.
Nel decreto si legge che “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”.
Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.
Feste e serate nei locali vietate, in casa massimo in 6. Ok per le fiere
Il DPCM conferma la serrata per le discoteche e in generale tutte le feste, pubbliche e private. “Restano
sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e
locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in
tutti i luoghi al chiuso e all’aperto“.
Si potrà ‘festeggiare‘ al ristorante, purché si stia seduti e
dunque seguendo le regole già previste con il distanziamento e la
mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo.
La lettera n del comma 6 dell’art.1 dispone nello specifico che “le
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi
conla partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e
delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni
private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di
ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono
consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione
di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’
art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle
dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro“.
Gite scolastiche sospese
Sospensione anche per tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche nelle scuole “di
ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di
tirocinio”.
In allegato, sono disponibili il testo del DPCM 13
ottobre 2020 firmato e tutti gli Allegati: nello specifico è stato
aggiornato alle più recenti normative l’Allegato 9 – “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”. |
Fonte: Omnia del Sindaco