Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018: disciplina della propaganda elettorale - assegnazione spazi

Data di pubblicazione:
14 Febbraio 2018
Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018: disciplina della propaganda elettorale - assegnazione spazi
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2017 n. 208, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2017, sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018, i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Con decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 5/01/2018 sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018, i comizi per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia.
 

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 

Affissioni
Dal 30° giorno antecedente la consultazione (2 febbraio 2018), sono consentite esclusivamente negli spazi predisposti per la propaganda elettorale dalla Giunta Comunale, secondo i modi e tempi di seguito indicati, e fino alla mezzanotte di venerdì 2 marzo 2018. A partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell’affissione di giornali e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate.
I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati; costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno, lecita l'affissione interna purché sia ad almeno 50 cm dalla vetrina.
E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, manifesti ecc. inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali o palloni ed aerostati ancorati al suolo.
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1 Legge 212/1956)

Si ricorda che l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale è conseguenza - automatica - dell'ammissione alla competezione della lista di riferimento; pertanto NON è necessario (nè previsto) fare alcuna domanda di ammissione alla propaganda elettorale, per le liste ammesse alla competizione.

Si ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 147/2013, la propaganda elettorale è consentita unicamente a coloro che partecipino alla consultazione con una lista di candidati ovvero, nel caso di referendum, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum (vedi circolare ministero interno linkata in calce per l'elenco dei partiti e comitati), questi ultimi considerati come gruppo unico che abbiano presentata la suddetta apposita istanza; NON è più ammessa, in sostanza, la propaganda elettorale INDIRETTA.

Propaganda luminosa e fonica  mobile
Dal 2 febbraio 2018 è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. E’ ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa sui mezzi mobili.
La propaganda elettorale effettuata con l’uso degli altoparlanti su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (o del Prefetto nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni), ed è ammessa solo per annunciare l’ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni elettorali. Dovrà evitarsi l'uso degli altoparlanti mobili nelle vicinanze di ospedali, case di riposo e case di cura, a tutela del riposo dei ricoverati.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 L. 4/04/1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati a votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Diffusione di sondaggi demoscopici 
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi da sabato 17 febbraio 2018, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



fotografia presa da http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0018505/