Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017: voto domiciliare

Data di pubblicazione:
08 Settembre 2017
Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017: voto domiciliare
Nonostante le norme nazionali (dl 1/2006) prevedano il voto domiciliare unicamente per le consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale, l'articolo 11 del RR Lombardia 3/2016 reca: "La raccolta del voto dei degenti negli ospedali e nelle case di cura, dei detenuti nei luoghi di detenzione e degli aventi diritto al voto a domicilio è effettuata tramite il sistema di voto elettronico. Nei casi di voto presso le sezioni ospedaliere e di voto raccolto dai seggi speciali, questi si avvalgono degli apparecchi elettronici ad essi associati; nei casi di voto domiciliare e di voto degli elettori ricoverati nei luoghi di cura aventi meno di cento posti letto, il voto è raccolto dall'ufficio elettorale distaccato che, a tal fine, si reca presso il domicilio o l'istituto di cura portando con sé un apparecchio per il voto elettronico associato alla rispettiva sezione elettorale."

Pertanto, si informano gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il giorno 12 settembre 2017 ed il 2 ottobre 2017, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (che NECESSARIAMENTE deve essere un comune ricompreso nel territorio della regione Lombardia):
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Allegati

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Gennaio 2024