DOPPIO COGNOME - NOVITA’ in materia di attribuzione (alla nascita)

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2017
DOPPIO COGNOME - NOVITA’ in materia di attribuzione (alla nascita)
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 (Serie Speciale Corte Costituzionale), della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre u.s. – giusta il disposto ex art. 136 della costituzione – si abrogano tutte le norme non scritte e le disposizioni del Codice Civile e dell’Ordinamento (Regolamento) dello stato civile che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento  della  nascita (per quanto rilevi in questa sede), anche il cognome materno.
 
In Italia, infatti, fino ad allora, sia per norme non scritte e prassi consolidate (per la filiazione in costanza di matrimonio), sia per disposizione del codice civile (art. 262 CC, in caso di filiazione fuori dal matrimonio, con riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori), il figlio, cittadino italiano, si vedeva automaticamente  attribuito il solo cognome paterno.
 
Ora, a seguito della sentenza citata, è possibile, all’atto della dichiarazione di nascita (resa presso la Direzione Sanitaria entro 3 gg dall’evento ovvero al comune di nascita o al comune di residenza di uno dei due genitori entro 10 gg dall’evento; vedi pagina dedicata alla dichiarazione di nascita), in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno. In caso di mancata esplicitazione o di diversa indicazione, il neonato avrà automaticamente il solo cognome paterno.
 
Alla data odierna, il Ministero dell’Interno (competente ex art. 9 dpr 396/2000) non ha ancora diramato direttive agli Ufficiali dello Stato Civile, in ordine alle modalità operative da seguire, dopo la pubblicazione della Sentenza indicata.
In data 20 gennaio 2017, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha reso pubblica la circolare n. 1 del 19 gennaio, recante: "Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 — Attribuzione cognome materno", invero piuttosto parca di indicazioni pratiche in ordine alle modalità di manifestazione di volontà di attribuzione del cognome e piuttosto laconica intorno ai casi meno "lineari".
 
Si ritiene, anche in ossequio alla direttive - difatto generiche - contenute nella circolare citata ed in presenza di abrogazione esplicita di norme contrarie, di indicare quanto segue. 
 
Filiazione in costanza di matrimonio
Trattandosi di filiazione “legittima” (rectius: nata nel matrimonio), la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei due genitori (coniugati tra loro).
Dal momento, tuttavia, che la volontà all’aggiunta del cognome materno (a quello paterno) deve essere condivisa da entrambi i genitori, può suggerirsi quanto segue:
  1. entrambi i genitori partecipino alla dichiarazione di nascita e, di comune accordo, manifestino la loro intenzione di attribuire un cognome composto (paterno+materno) al neonato;
  2. in caso la dichiarazione sia resa da uno solo dei genitori (padre o madre, non rileva), la volontà del coniuge non comparente sia esplicitata con dichiarazione, non autenticata, cui sia allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità (vedi fac-simile nella sezione "link" di questa pagina).
Resta inteso che, in caso di mancata indicazione (sia perchè presente un solo genitore che non produca la dichiarazione di cui al sub 2, sia perchè, pur in presenza di entrambi i genitori, non si manifesti volontà alcuna), il cognome attribuito al neonato sarà esclusivamente quello paterno.
 
Filiazione fuori dal matrimonio
In caso di filiazione “naturale” (rectius: nata fuori dal matrimonio), la paternità e la maternità devono essere esplicitati con un atto di riconoscimento che, quale atto personalissimo, non ammette rappresentanza; pertanto la dichiarazione di nascita deve essere resa (in caso di volontà all’instaurazione del rapporto di filiazione) da entrambi i genitori, “contemporaneamente” (si tralasciano i casi particolari, quali riconoscimento del nascituro, riconoscimento unilaterale etc).
Di conseguenza, al momento della dichiarazione di nascita, qualora i genitori – entrambi presenti – decidano per la trasmissione anche del cognome materno, dovranno dichiararlo direttamente all’ufficiale dello stato civile interessato.
In caso, invece, di dichiarazione con riconoscimento da parte del solo padre o della sola madre il cognome, pacificamente, non potrà che essere quello del genitore che ha riconosciuto per primo (art. 262 cc).
 
 

Alla luce delle attuali norme, prassi e giurisprudenza, si sottolinea:
  • l’intervenuta abrogazione NON ha valore retroattivo: pertanto i nati prima del 29 dicembre 2016, cui è stato attribuito il cognome paterno, potranno, se lo vorranno, chiedere la modifica dello stesso con le usuali procedure previste dal regolamento dello stato civile (art. 89 e ss dpr 396/2000: istanza in prefettura);
  • NON si ritiene, ad oggi, che possa consentirsi di invertire gli elementi materno e paterno nell’attribuzione del cognome; cioè, il neonato potrà avere il cognome solamente PATERNO ovvero PATERNO+MATERNO ma non materno+paterno;
    AGGIORNAMENO DEL 20 GENNAIO: la circolare 1/2017 del Min, ove preveda "... l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno..." sembra confermare quest interpretazione, a parere dello scrivente;
  • Le intervenute modifiche riguardano esclusivamente il cittadino nato italiano, dal momento che, giusta l’articolo 24 legge 218/1995, le generalità del cittadino straniero sono attribuite conformemente alle norme previste dallo stato estero di cittadinanza;
  • Le emanande istruzioni ministeriali potranno chiarire le procedure da seguire e dare ulteriori chiarimenti o rettifiche/integrazioni rispetto a quanto qui riportato.
Il responsabile servizi Demografici, Diego Moro