Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: disciplina della propaganda elettorale.

Data di pubblicazione:
18 Ottobre 2016
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: disciplina della propaganda elettorale.
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, è convocato, per domenica 4 dicembre 2016, il referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione, confermartivo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
 

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 

Affissioni
Sono consentite esclusivamente negli spazi predisposti per la propaganda elettorale dalla Giunta Comunale, secondo i modi e tempi di seguito indicati, e fino alla mezzanotte di venerdì 2 dicembre 2016. A partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell’affissione di giornali e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate.
I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati; costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno, lecita l'affissione interna purché sia ad almeno 50 cm dalla vetrina.
E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, manifesti ecc. inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali o palloni ed aerostati ancorati al suolo.
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1 Legge 212/1956)

Si ricorda che, a differenza delle altre consultazioni elettorali - per le quali l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale è conseguenza - automatica - dell'ammissione alla competezione della lista di riferimento -, per il referendum, al fine di poter usufruire di uno spazio di propaganda (per i partiti presenti in parlamento o per i promotori del referendum) è NECESSARIO presentare apposta istanza alla giunta comunale entro e non oltre il 34° giorno antecedente la consultazione stessa (31 ottobre 2016).
Le relative istanze possono essere direttamente trasmesse via telefax. Le stesse possono anche essere preannunciate per via telegrafica o telematica ai comuni e in tal caso sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la Giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano confermate con lettera in originale o con telefax.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.
Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purchè corredate dal relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Si ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 146/2013, la propaganda elettorale è consentita unicamente a coloro che partecipino alla consultazione con una lista di candidati ovvero, nel caso di referendum, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum (vedi circolare ministero interno linkata in calce per l'elenco dei partiti e comitati), questi ultimi considerati come gruppo unico che abbiano presentata la suddetta apposita istanza; NON è più ammessa, in sostanza, la propaganda elettorale INDIRETTA.

Propaganda luminosa e fonica  mobile
Dal 4 novembre 2016 è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. E’ ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa sui mezzi mobili.
La propaganda elettorale effettuata con l’uso degli altoparlanti su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (o del Prefetto nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni), ed è ammessa solo per annunciare l’ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni elettorali. Dovrà evitarsi l'uso degli altoparlanti mobili nelle vicinanze di ospedali, case di riposo e case di cura, a tutela del riposo dei ricoverati.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 L. 4/04/1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 dicembre 2016 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati a votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Diffusione di sondaggi demoscopici 
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi da sabato 19 novembre 2016, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



fotografia presa da http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0018505/