Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".
Per quanto di competenza degli organi comunali (in particolare dell'Ufficiale dello Stato Civile), rilevante è l’introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Le DAT sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche (in generale)
- singoli trattamenti sanitari (in particolare).
Le DAT devono essere redatte, in esenzione da imposta di bollo o diritti o imposte o tasse, in forma di:
- atto pubblico (notarile);
- scrittura privata autenticata (dal notaio; infatti nessuna norma di settore già esistente, nè tantomeno la novella introdotta dalla citata legge 219/2017, attribuiscono a funzionari comunali/ufficiali dello stato civile competenze ad autenticare queste specifiche dichiarazioni di volontà);
- scrittura privata NON autenticata, consegnata direttamente e personalmente dall'interessato (disponente) all'ufficiale dello stato civile del proprio comune di residenza; in tal caso, le DAT consegnate vengono annotate in apposito registro comunale, ove già istituito (nel comune di Mediglia NON esiste un registro apposito e la norma non ne prescrive l'istituzione; pertanto le DAT verranno meramente "repertoriate" in ordine cronologico, garantendo la tutela della riservatezza del dato personale);
- scrittura privata NON autenticata, consegnata direttamente e personalmente dall'interessato (disponente) a strutture sanitarie (per questa ultima previsione, tuttavia, si è in attesa dell'emanazione di apposito Decreto del Ministro delle Salute).
Compito dell'ufficiale dello stato civile, per quanto di interesse, consiste unicamente nel ricevere le DAT rese e sottoscritte personalmente dall'interessato (cui rilascia apposita ricevuta), senza entrare nel merito del contenuto delle stesse e senza avere titolo a fornire informazioni o avvisi sul contenuto stesso.
Le DAT possono essere revocate e/o modificate in qualunque tempo, anche nella stessa forma in cui sono state rese.
Inoltre, possono (non necessariamente "devono") contenere l'indicazione di un "fiduciario" che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
- appaiano palesemente incongrue
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.